9.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 71/13
Impugnazione proposta il 22 gennaio 2013 dall’Ungheria avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 novembre 2012, causa T-194/10, Ungheria/Commissione
(Causa C-31/13 P)
2013/C 71/20
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: F Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica slovacca
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale impugnata;
—
statuire definitivamente sulla causa, in conformità alla possibilità prevista dall’articolo 61 del suo Statuto;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Nella sua impugnazione il governo ungherese deduce in primo luogo che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha erroneamente applicato il diritto dell’Unione, laddove dichiarava che l’iscrizione di cui trattasi nella banca dati E-Bacchus non ha determinato effetti giuridici e che, per questo motivo, non era possibile accogliere il ricorso presentato a tale riguardo. Il governo ungherese considera nel contempo che la motivazione della sentenza del Tribunale è insufficiente, nei limiti in cui in varie occasioni lo stesso non ha affrontato gli argomenti sulla base dei quali il governo ungherese ha contestato la posizione della Commissione e si è limitato a confermare quest’ultima, senza pronunciarsi sul merito di tali deduzioni. In secondo luogo il governo ungherese ribadisce sostanzialmente l'argomentazione in termini di merito, esposta nel procedimento dinanzi al Tribunale, a sostegno della sua domanda che la Corte, dopo aver dichiarato ricevibile l’impugnazione, si pronunci definitivamente sulla causa in conformità alla possibilità prevista all'articolo 61 del suo Statuto.
Il legislatore dell’Unione, mediante la creazione della banca dati E -Bacchus, ha istituito un registro di proprietà industriale per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette nell’Unione europea, che certifica l’esistenza di tale protezione a livello dell’Unione. Trattandosi di un unico registro non si può accettare che solo l’iscrizione delle nuove denominazioni determini effetti giuridici: qualsiasi iscrizione effettuata nella banca dati deve produrre gli stessi effetti.
Risulta erronea la valutazione del Tribunale secondo la quale, nel caso delle denominazioni già esistenti, l'iscrizione nella banca dati E -Bacchus non è nulla più di un passaggio automatico (formale) da un regime normativo a un altro. Secondo il governo ungherese si configura in tale caso una trasformazione sostanziale grazie alla quale la protezione delle denominazioni, fino a quel momento a livello nazionale, è garantita anche nell'ambito dell'Unione.
Non si può ammettere, e ciò viola il principio di uguaglianza, che, in relazione agli effetti giuridici dell'iscrizione nel registro E -Bacchus, la valutazione sia diversa a seconda che si tratti di denominazioni precedenti o nuove. Gli effetti giuridici derivanti dall'iscrizione devono essere i medesimi a prescindere dalla denominazione, anche qualora si ricorra a un altro procedimento ai fini dell’iscrizione a seconda che si tratti di una denominazione precedente o nuova.
Del pari, dagli effetti giuridici dell'iscrizione consegue necessariamente un preciso obbligo di controllo della Commissione quando si tratta di elaborare e modificare il contenuto della banca dati E -Bacchus. In particolare, dal principio di buona amministrazione si ricava che la Commissione avrebbe dovuto provare quale fosse la situazione giuridica in Slovacchia alla data di riferimento (1o agosto 2009) e se l'iscrizione originale fosse realtà inesatta.
Il Tribunale non ha ottemperato neppure al suo obbligo di motivazione, dal momento che nelle valutazioni effettuate sul merito della causa non ha affrontato le deduzioni sulla base delle quali il governo ungherese ha contestato la posizione della Commissione e si è limitato a confermare quest'ultima, senza pronunciarsi sul merito di tali deduzioni.
Secondo il governo ungherese, con la modifica dell'iscrizione la Commissione ha violato le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1) e del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (2), considerato che, con la rettifica in esame dell’iscrizione originaria nel registro E -Bacchus, ha garantito in forza della nuova normativa la tutela automatica a una denominazione che non può essere considerata come una «denominazione protetta preesistente» ai sensi dell'articolo 118 vicies del regolamento n. 1234/2007. Il governo ungherese sostiene che la denominazione «Tokajská vinohradnícka oblast», contenuta nella legge slovacca 313/2009, approvata il 30 giugno 2009 e pubblicata nella gazzetta ufficiale slovacca del 30 luglio 2009, è quella che si deve considerare protetta e preesistente.
Del pari, il governo ungherese deduce che nella gestione della banca dati E -Bacchus, soprattutto nell'effettuare l'iscrizione come quella di cui trattasi nella fattispecie, la Commissione ha violato i principi fondamentali di buona amministrazione, di leale cooperazione e di certezza del diritto, riconosciuti dal diritto dell'Unione.
(1) Regolamento del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
(2) Regolamento del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193, pag. 60).
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