25.5.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 147/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’8 febbraio 2013 — Green Network SpA/Autorità per l’energia elettrica e il gas
(Causa C-66/13)
2013/C 147/10
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Green Network SpA
Convenuta: Autorità per l’energia elettrica e il gas
Questioni pregiudiziali
1)
Se osti alla corretta applicazione degli artt. 3, paragrafo 2, e 216 TFUE — secondo cui l’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modifìcarne la portata, con la duplice conseguenza che il potere di concludere accordi con Stati terzi, che incidano su norme comuni o ne modifichino la portata, oppure che [incidano] su un settore compiutamente disciplinato dalla normativa comunitaria e di competenza esclusiva dell’Unione, si accentra nell’Unione stessa, e che il medesimo potere non appartiene più né individualmente né collettivamente agli Stati membri — e del sopra richiamato art. 5 della direttiva 2001/77/CE, la disposizione nazionale ([art.] 20, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003) che subordina il riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate da Stati terzi alla conclusione di un apposito accordo internazionale tra lo Stato italiano e lo Stato terzo;
2)
se la richiamata disciplina nazionale osti, segnatamente, alla corretta applicazione dei citati parametri normativi comunitari, nel caso in cui lo Stato terzo sia la Confederazione Elvetica, legata all’Unione Europea da un accordo di libero scambio stipulato [il] 22 luglio 1972 ed entrato in vigore il 1o gennaio 1973;
3)
se osti alla corretta applicazione delle norme comunitarie richiamate sub (1), la disposizione nazionale, dettata dall’art. 4, comma 6, d.m. 11 novembre 1999, secondo cui, nel caso d’importazione di energia elettrica da paesi non appartenenti all’Unione europea, l’accettazione della domanda è subordinata alla stipula di una convenzione tra il gestore della rete di trasmissione nazionale ed analoga autorità locale che determini le modalità per le necessarie verifiche;
4)
se, in particolare, la richiamata disciplina nazionale osti alla corretta applicazione dei citati parametri normativi comunitari, nel caso in cui l’accordo di cui all’art. 4, comma 6, d.m. 11 novembre 1999 sia costituito da un accordo meramente tacito, mai esternato in atti ufficiali e oggetto di una affermazione della parte ricorrente, la quale non è stata in grado di specificarne gli estremi.
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