27.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 123/11
Ricorso proposto il 12 febbraio 2013 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-76/13)
2013/C 123/17
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade, G. Braun e L. Nicolae, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che la Repubblica portoghese non si è conformata alla sentenza della Corte del 7 ottobre 2010, emessa nella causa C-154/09 (1), Commissione europea/Repubblica portoghese;
—
condannare la Repubblica portoghese a pagare alla Commissione una penalità pari a EUR 43 264,64 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della sentenza esecutiva, a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza che sarà emessa nella causa presente fino al giorno in cui sarà data completa attuazione alla sentenza dichiarativa del 7 ottobre 2010;
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condannare la Repubblica portoghese a pagare alla Commissione un’ammenda per un importo forfettario di EUR 5 277,3 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla pronuncia della sentenza dichiarativa del 7 ottobre 2010, fino:
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al giorno di adempimento della sentenza dichiarativa del 7 ottobre 2010, nel caso in cui la Corte dovesse accertare che la Repubblica portoghese si è effettivamente conformata alla sentenza dichiarativa del 7 ottobre 2010 prima della data di pronuncia della sentenza che sarà emessa nella causa presente;
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al giorno della pronuncia della sentenza che sarà emessa nella causa presente, nel caso in cui la sentenza dichiarativa non dovesse essere effettivamente attuata prima della data di pronuncia della sentenza nella causa presente;
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condannare la Repubblica portoghese alle spese.
Motivi e principali argomenti
Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale mediante il procedimento ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, della direttiva servizio universale (2) non sono state ancora designate. Inoltre, la legge portoghese sulle comunicazioni elettroniche (Lei das Comunicações Eletrónicas) continua a prevedere il mantenimento di tutti gli obblighi risultanti dalla normativa di base della concessione per la fornitura del servizio pubblico di telecomunicazioni approvata dal decreto legge n. 31/2003, secondo la quale la fornitura del servizio universale è stata concessa tramite il contratto di concessione della PT Comunicações in vigore fino al 2025. Ai fini della condanna, la Commissione propone alla Corte di applicare, su una scala da 1 a 20, un coefficiente di gravità pari a 7.
La violazione di cui trattasi compromette il perseguimento di obiettivi essenziali in materia di diritto della concorrenza, connessi alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, oltre a violare principi fondamentali di diritto dell’Unione come il principio di non discriminazione. Inoltre, la violazione in esame pregiudica l’efficienza del servizio universale, uno degli obiettivi essenziali del diritto delle telecomunicazioni. La concessione di cui dispone attualmente la Portugal Telecom è stata ottenuta senza gara d’appalto — aperta o ristretta — e, di conseguenza, senza garantire che la fornitura del servizio universale venga effettuata alle condizioni migliori in termini di costi effettivi e senza garantire condizioni di concorrenza che limitano distorsioni vietate del mercato.
(1) Racc. pag. I-127.
(2) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).
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