27.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 123/12
Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-86/13)
2013/C 123/19
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, D. Martin, J.-P. Keppenne, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, con cui esso ha rifiutato di adottare la proposta della Commissione relativa ad un regolamento del Consiglio che adegua, a partire dal 1o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti dell’Unione europea nonché i coefficienti correttori relativi a tali retribuzioni e pensioni;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso.
Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 65 dello Statuto dei funzionari e degli articoli 1, 3 e 10 dell’allegato XI allo Statuto, in quanto, non essendo stato investito di una proposta della Commissione di applicare la clausola d’eccezione di cui all’articolo 10 dell’allegato XI, il Consiglio era tenuto ad adottare prima del 31 dicembre 2012 la proposta di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e agenti dell’Unione presentata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato XI. Il Consiglio non sarebbe competente ad adottare una decisione che applica, in sostanza, l’articolo 10 senza adeguata proposta da parte della Commissione e senza coinvolgere il Parlamento, co-legislatore a termini dell’articolo 10.
Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 64 dello Statuto e degli articoli 1 e 3 dell’allegato XI, in quanto il Consiglio non ha adottato, mentre era tenuto a farlo, i nuovi coefficienti correttori relativi alle retribuzioni e alle pensioni, proposti dalla Commissione al fine di assicurare la parità di trattamento tra funzionari e pensionati, indipendentemente da quale sia il luogo della loro occupazione o di residenza, a seconda dei casi.
Il terzo motivo verte sulla totale assenza di motivazione, in quanto il Consiglio avrebbe unicamente constatato la mancanza della maggioranza qualificata per adottare la proposta della Commissione secondo l’articolo 3 dell’allegato XI, senza chiarire le ragioni per cui si discostava da essa. Tale motivo riguarda sia l’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni, sia l’adozione dei nuovi coefficienti correttori.
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