1.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 156/19
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Germania) il 28 febbraio 2013 — U/Stadt Karlsruhe
(Causa C-101/13)
2013/C 156/30
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: U
Convenuta: Stadt Karlsruhe
Questioni pregiudiziali
1)
Se, ai sensi dell’allegato al regolamento (CE) n. 2252/2004 (1), le modalità di emissione della pagina dei dati personali leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri debbano soddisfare tutti i requisiti obbligatori riportati nel documento n. 9303, parte 1 (passaporti leggibili a macchina) dell’ICAO (2).
2)
Se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal relativo nome e cognome, sia autorizzato, ai sensi dell’allegato al regolamento (CE) n. 2252/2004 in combinato disposto con le disposizioni ai cui al documento n. 9303 parte 1 (passaporti leggibili a macchina), sezione IV, punto 8.6, dell’ICAO, a riportare anche il cognome alla nascita quale elemento identificatore primario nella casella 6 della pagina dei dati personali leggibile a macchina del passaporto.
3)
Se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal relativo nome e cognome, sia autorizzato, ai sensi dell’allegato al regolamento (CE) n. 2252/2004 in combinato disposto con le disposizioni ai cui al documento n. 9303 parte 1 (passaporti leggibili a macchina), sezione IV, punto 8.6, dell’ICAO, a riportare anche il cognome alla nascita quale elemento identificatore secondario nella casella 7 della pagina dei dati personali leggibile a macchina del passaporto.
4)
In caso di risposta affermativa alla seconda o terza questione: se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal relativo nome e cognome, sia tenuto, ai fini della tutela del nome di una persona ai sensi dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali (3) e dell’articolo 8 della CEDU (4), a indicare nella definizione della casella della pagina dei dati personali leggibile a macchina del passaporto in cui è riportato il cognome alla nascita che in tale casella viene inserito anche il cognome alla nascita.
5)
In caso di riposta negativa alla quarta questione: se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal suo nome e cognome, e nel quale ai sensi della normativa nazionale in materia di passaporti le definizioni delle caselle sulla pagina dei dati personali leggibile a macchina del passaporto figurino anche in lingua inglese e francese e nella casella 6 della pagina dei dati personali leggibile a macchina del passaporto si debba riportare in una riga a sé stante anche il cognome alla nascita preceduto dall’abbreviazione «geb.» di «geboren» (nato), sia tenuto, ai fini della tutela del nome di una persona ai sensi dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali e dell’articolo 8 della CEDU, a riportare l’abbreviazione «geb.» di «geboren» anche in lingua inglese e francese.
6)
Se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal relativo nome e cognome, sia autorizzato, ai sensi dell’allegato al regolamento (CE) n. 2252/2004 in combinato disposto con le disposizioni ai cui al documento n. 9303, parte 1 (passaporti leggibili a macchina), sezione IV, punto 8.6, dell’ICAO, a riportare anche il cognome alla nascita quale dato personale facoltativo nella casella 13 della pagina dei dati personali leggibile a macchina del passaporto.
(1) Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1).
(2) International Civil Aviation Organization.
(3) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(4) Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
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