4.5.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 129/10
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 4 marzo 2013 — Snezhana Somova/Glaven direktor na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»
(Causa C-103/13)
2013/C 129/18
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Snezhana Somova
Resistente: Glaven direktor na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»
Questioni pregiudiziali
1)
Se, nelle circostanze del caso in esame, gli articoli 48, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 49, paragrafi 1 e 2, TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione di uno Stato membro quale l’articolo 94, paragrafo 1, del Kodeks na sotsialno osiguryavane (codice della previdenza sociale), oggetto del procedimento principale, che subordina alla cessazione dell’assicurazione la concessione di una pensione di vecchiaia al cittadino di uno Stato membro il quale, al momento della richiesta di pensione, lavora in proprio in un altro Stato membro e ricade nell’ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (1), relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
2)
Se l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), TFUE debba essere interpretato nel senso che esso ammette un’eccezione alla regola della totalizzazione dei periodi di assicurazione con riguardo ai periodi di assicurazione che sono stati compiuti in un altro Stato membro prima della applicazione del regolamento da parte dello Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di pensione, nel senso che la citata disposizione riconosce all’assicurato il diritto di scegliere tra far valere tali periodi ai fini di una totalizzazione e il diritto di valutare la opportunità di una totalizzazione quando il periodo che è stato compiuto sotto la legislazione dello Stato nel quale è stata presentata la domanda non sia di per sé solo sufficiente per acquisire un diritto alla pensione, e sia possibile ottenere un periodo sufficiente soltanto attraverso il pagamento di contributi assicurativi.
Se, in una simile fattispecie, l’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), TFUE consenta che, dopo l’avvio dell’applicazione del regolamento n. 1408/71, sia rimessa alla discrezionalità dell’assicurato la rinuncia all’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, ed in particolare che l’assicurato non dichiari nella sua domanda di pensione i periodi di assicurazione che sono stati compiuti in un altro Stato membro
3)
Se l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che esso consente il riconoscimento di periodi di assicurazione sulla base del pagamento di contributi assicurativi, come previsto nel diritto bulgaro dall’articolo 9, paragrafo 3, [delle disposizioni transitorie e finali del] Kodeks za sotsialno osiguryavane (codice della previdenza sociale), quando, come nella fattispecie oggetto del procedimento principale, i periodi di assicurazione in tal modo riconosciuti si sovrappongano a periodi di assicurazione che sono stati compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro.
4)
Se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che esso consente a uno Stato membro di cessare i pagamenti e di chiedere la restituzione di tutti i pagamenti effettuati a titolo di una pensione di vecchiaia concessa a una cittadina di tale Stato in forza del diritto nazionale, nel caso in cui i requisiti previsti dal regolamento siano stati presenti solo al momento della concessione della pensione e sia stato riconosciuto in base al diritto nazionale un periodo di assicurazione in presenza del pagamento di contributi assicurativi, e ciò soltanto alla luce di considerazioni fondate sul diritto nazionale secondo le quali al momento della concessione della pensione l’assicurazione dell’interessato in un altro Stato membro non era ancora cessata, e senza valutare i periodi di assicurazione che risultavano compiuti in un altro Stato membro al momento della concessione della pensione e senza porsi la questione se la pensione si sarebbe dovuta determinare in una misura diversa.
Qualora la restituzione dei pagamenti pensionistici fosse ammissibile, se, alla luce dei principi del diritto dell’Unione di equivalenza e di effettività, debbano essere addebitati anche gli interessi, nel caso in cui il diritto nazionale dello Stato membro non preveda alcun interesse a seguito della restituzione di una pensione concessa sulla base di un trattato di diritto internazionale.
(1) GU L 149, pag. 2.
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