3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 226/2
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) l’8 marzo 2013 — A/B e a.
(Causa C-112/13)
(2013/C 226/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Convenuto e ricorrente in cassazione: A
Attori e resistenti in cassazione: B e a.
Questioni pregiudiziali
1)
Se si debba dedurre dal «principio di equivalenza» previsto nell’ordinamento giuridico europeo, nell’applicazione del diritto dell’Unione europea a un sistema di procedura nel quale i giudici ordinari chiamati a decidere nel merito devono sì verificare anche l’anticostituzionalità di talune disposizioni, ma non godono della facoltà di abrogazione generalizzata delle leggi, riservata a una Corte costituzionale organizzata secondo precise modalità, che detti giudici ordinari, qualora una legge violi l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono durante il procedimento altresì adire la Corte costituzionale per ottenere l’abrogazione generalizzata di tale legge e non possono limitarsi a disapplicarne le disposizioni nel caso concreto.
2)
Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione procedurale ai sensi della quale un giudice non competente a livello internazionale nomina per una parte, nell’impossibilità di accertarne il domicilio, un curatore in absentia, il quale con la sua «comparizione» in giudizio è in grado di determinare in maniera vincolante la competenza internazionale.
3)
Se l’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che sussiste una «comparizione del convenuto» ai sensi di tale disposizione solo se il relativo atto processuale è stato compiuto dal convenuto stesso o da un rappresentante legale cui egli abbia conferito procura, oppure se essa sia valida senza limitazioni anche nel caso di un curatore in absentia nominato in conformità della legislazione dello Stato membro interessato.
(1) GU L 12, pag. 1.
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