8.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 164/10
Impugnazione proposta il 15 marzo 2013 da BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013, causa T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-126/13 P)
2013/C 164/17
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (rappresentante: R. Biagosch)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
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annullamento della sentenza del Tribunale (Quarta sezione) del 15 gennaio 2013 nella causa T-625/11, nella parte in cui il Tribunale ha statuito che la prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) non ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) con l’adozione della decisione del 22 settembre 2011 (procedimento R 340/2011-1);
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annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) del 22 settembre 2011 (procedimento R 340/2011-1), nella parte in cui ha parzialmente respinto la registrazione del marchio ecoDoor sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009.
In subordine
Rimessione della causa al Tribunale in decisione;
condanna dell’UAMI alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013 nella causa T-625/11, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della BSH Bosch und Siemens Hausgeräte avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) del 22 settembre 2011 (procedimento R 340/2011-1), con la quale veniva parzialmente respinta la registrazione del marchio ecoDoor sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009.
La ricorrente invoca i seguenti motivi di impugnazione.
Deduce la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto il marchio ecoDoor — ove non descrive affatto i prodotti ai quali si riferisce il diniego dell’UAMI, bensì solamente una porta come una possibile parte di tali prodotti — può considerarsi solo descrittivo dei prodotti di cui è causa, quando la parte relativa sia così essenziale per il prodotto che il consumatore equipari la parte con il prodotto tout court. Ciò si verifica quando agli occhi del consumatore la parte in questione assolve ad una funzione assolutamente essenziale del prodotto. Il che non si applica ad una porta quale parte dei prodotti controversi, sicché non sussiste l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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