15.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 171/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Q
(Causa C-133/13)
2013/C 171/25
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën
Altra parte: Q
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’interesse alla conservazione del patrimonio nazionale naturale e storico-culturale, menzionato nel Natuurschoonwet 1928, costituisca un motivo imperativo di interesse generale che giustifica un regime nel quale l’applicazione di un’esenzione dell’imposta sulle donazioni (cosiddetta agevolazione nella riscossione) è limitata alle tenute situate nei Paesi Bassi.
2)
a)
Se le autorità di uno Stato membro, nell’indagare se un bene immobile situato in un altro Stato membro possa essere designato come tenuta ai sensi del Natuurschoonwet 1928, per ottenere l’assistenza delle autorità dello Stato membro in cui il bene immobile è situato possano fondarsi sulla direttiva 2010/24/UE, del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (1), allorché, in conseguenza della designazione come tenuta in virtù di detta legge, viene concessa un’esenzione dall’imposta sulle donazioni che sarà dovuta al momento della donazione di detto bene immobile.
b)
In caso di risposta in senso affermativo alla questione 2.a., se la nozione di «indagine amministrativa», di cui all’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE (2) del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, debba essere intesa nel senso che essa comprende anche un controllo in loco.
c)
In caso di risposta in senso affermativo alla questione 2.b., se, ai fini dell’interpretazione della nozione «indagini amministrative», di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE, del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, ci si possa ricollegare alla definizione della nozione di «indagine amministrativa», di cui all’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.
3)
In caso di risposta in senso negativo alle questioni 2.a., 2.b. o 2.c., se il principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 167, paragrafo 2, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso comporta che, se uno Stato membro chiede ad un altro Stato membro di fornire la sua collaborazione per accertare se un bene immobile situato in tale altro Stato membro possa essere designato come tenuta ai sensi di una legge che mira a conservare e a tutelare il patrimonio naturale e storico-culturale nazionale, lo Stato adito sia tenuto a fornire la sua collaborazione.
4)
Se una restrizione della libera circolazione dei capitali possa essere giustificata invocando la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, qualora appaia che l’efficacia di detti controlli possa essere compromessa per il solo fatto che è necessario che le autorità nazionali, durante il periodo di 25 anni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del Natuurschoonwet 1928, si rechino in un altro Stato membro per effettuarvi i necessari controlli.
(1) GU L 84, pag. 1.
(2) GU L 64, pag. 1.
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