25.5.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 147/15
Impugnazione proposta il 18 marzo 2013 da Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, e Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 gennaio 2013, causa T-218/00, Cooperativa Mare Azzurro/Commissione
(Causa C-136/13 P)
2013/C 147/25
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl e Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl (rappresentanti: A. Vianello, A. Bortoluzzi e A. Veronese, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C., Commissione europea
Conclusioni
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Annullare e/o riformare l’Ordinanza del Tribunale di Primo Grado (Quarta sezione) del 22 gennaio 2013, notificata alle ricorrenti il 23 gennaio 2013, resa nella causa T-218/00, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto da Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl e a./Commissione, al fine di ottenere l’annullamento della Decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti gli sgravi degli oneri sociali (G.U. 2000, L 150, p. 50);
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Condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono errori di diritto nell’applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere», da un lato, in punto di obbligo di motivazione delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, e, dall’altro, in punto di distribuzione dell’onere della prova circa i presupposti di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE.
Con l’Ordinanza investita dalla presente impugnazione il Tribunale non si sarebbe allineato alle statuizioni rese dalla Corte di giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere» del 9 giugno 2011, laddove afferma che la decisione della Commissione «deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali». Ora, pur mancando nella decisione gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali, il Tribunale non avrebbe evidenziato alcuna carenza del metodo adottato dalla Commissione nella Decisione controversa, con conseguente errore di diritto.
In base ai principi enunciati dalla Corte nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere», in sede di recupero è lo Stato membro — e, quindi, non il singolo beneficiario — a dover dimostrare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE. Nel caso di specie, però, la Commissione nell’avversata decisione avrebbe omesso di chiarire le «modalità» di siffatta verifica; conseguentemente, non disponendo degli elementi essenziali per dimostrare, in sede di recupero, se le agevolazioni concesse costituissero in capo ai beneficiari aiuti di Stato, la Repubblica Italiana — con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (all’art. 1, commi 351 e seguenti) — avrebbe deciso di invertire l’onus probandi, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria. Secondo il legislatore italiano, in particolare, non spetterebbe allo Stato, bensì alle singole imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio provare che le agevolazioni in parola non falsano la concorrenza, né incidono sugli scambi tra Stati membri; in difetto l’idoneità dell’agevolazione concessa a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta. Tutto ciò sarebbe in evidente contrasto con i principi enunciati dalla Corte nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere».
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