18.5.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/16
Impugnazione proposta il 20 marzo 2013 dalla Reber Holding GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 17 gennaio 2013, causa T-355/09, Reber Holding GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-141/13 P)
2013/C 141/30
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Reber Holding GmbH & Co. KG (rappresentanti: O. Spuhler e M. Geitz, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Wedl & Hofmann GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede:
I.
L’annullamento della sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, causa T-355/09, e della decisione della quarta commissione di ricorso del convenuto del 9 luglio 2009, procedimento R 623/2008-4;
II.
in subordine,
l’annullamento della sentenza menzionata al punto I e il rinvio della causa al Tribunale;
III.
la condanna del convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale interpreta il criterio del «seri[o] utilizz[o]» di cui all’articolo 42, paragrafo 2, prima frase, in combinato disposto con il paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario nel senso che esso dipende dall’importo del fatturato nonché dal numero dei punti vendita. Ciò sarebbe inesatto già perché, secondo la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, non occorrerebbe affatto il conseguimento di un determinato fatturato per poter qualificare come serio l’utilizzo.
Anche qualora avesse constatato che, nella fattispecie, per i prodotti a base di cioccolato non sussisteva alcuna utilizzazione del marchio oggetto dell’opposizione «Walzertraum» idonea ad assicurare il mantenimento dei diritti, il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi a sospendere l’esame.
Il Tribunale avrebbe dovuto proseguire l’esame e, in considerazione dei principi esposti dalla Corte di giustizia nella sentenza del 19 giugno 2012, causa C-307/10 (non ancora pubblicata), fare riferimento alle praline confezionate a mano. Esso avrebbe, quindi, dovuto esaminare se, per le praline confezionate a mano, le prove dell’utilizzo presentate fossero sufficienti per dimostrare un uso del marchio oggetto dell’opposizione «Walzertraum» idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti. La risposta sarebbe stata senz’altro affermativa. Il Tribunale non avrebbe, tuttavia, intrapreso detta ulteriore analisi.
Quanto al resto, la decisione impugnata integrerebbe anche una violazione del principio generale della parità di trattamento. La disparità di trattamento consisterebbe, in particolare, nel fatto che il Tribunale avrebbe preso genericamente le mosse dai prodotti a base di cioccolato anche per quanto riguarda il marchio oggetto dell’opposizione, sebbene tale marchio sia utilizzato per praline confezionate a mano. Prendendo a riferimento i prodotti a base di cioccolato verrebbero necessariamente applicati alla ricorrente per stabilire se l’utilizzo del marchio sia idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti gli stessi criteri in vigore per una grande multinazionale. Ciò sarebbe contrario al principio generale della parità di trattamento.
L’impugnazione dovrebbe quindi essere integralmente accolta.
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