22.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 178/2
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 marzo 2013 — Bright Service S.A./Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.
(Causa C-142/13)
2013/C 178/02
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Barcelona
Parti
Ricorrente: Bright Service S.A.
Convenuta: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.
Questioni pregiudiziali
Nel caso di un accordo verticale — che prevede un obbligo di non concorrenza —, già in vigore al 31 maggio 2000, che soddisfa le condizioni di cui al regolamento n. 1984/1983 (1) ma non le condizioni di esenzione del regolamento n. 2790/1999 (2), in quanto il fornitore, che è parte dell’accordo, detiene una quota di mercato superiore al 30 % (articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2790/1999), la durata dell’obbligo di non concorrenza è superiore a cinque anni e i beni oggetto del contratto vengono venduti dall’acquirente in locali e terreni che non sono di proprietà del fornitore [articolo 5, lettera a), del regolamento n. 2790/1999]:
a)
se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2790/1999 debba essere interpretato nel senso che, a decorrere dal 1ogennaio 2002, l’accordo e in particolare la clausola di non concorrenza non rientrano nell’ambito delle esenzioni di cui ai menzionati regolamenti (nn. 1984/1983 e 2790/1999) e occorre valutarne individualmente la conformità all’articolo 81, paragrafo 1, TCE;
b)
oppure se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2790/1999 debba essere interpretato nel senso che occorre applicare all’accordo sopra descritto il termine quinquennale di durata massima della clausola di non concorrenza previsto dall’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 2790/1999, di modo che all’accordo e in particolare alla clausola di non concorrenza si applica, a partire dal 1o gennaio 2002, un nuovo termine quinquennale con scadenza al 31 dicembre 2006;
c)
o, infine, se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2790/1999 debba essere interpretato nel senso che, a partire dal 1ogennaio 2002, all’accordo comprensivo di un obbligo di non concorrenza è applicato un nuovo termine quinquennale, con scadenza al 31 dicembre 2006, nel caso in cui il periodo residuo di validità dell’obbligo di non concorrenza, al 1ogennaio 2002, non superi i cinque anni, e che, per contro, detto accordo non rientra nell’ambito delle esenzioni e occorre valutarne individualmente la conformità all’articolo 81, paragrafo 1, TCE nel caso in cui il periodo residuo di validità dell’obbligo di non concorrenza, al 1ogennaio 2002, superi i cinque anni.
(1) Regolamento (CEE) della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5).
(2) Regolamento (CE) della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).
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