1.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 156/23
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 26 marzo 2013 — Nickel & Goeldner Spedition GmbH/Kintra UAB, in liquidazione
(Causa C-157/13)
2013/C 156/36
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrente: Nickel & Goeldner Spedition GmbH
Resistente: Kintra UAB, in liquidazione
Questioni pregiudiziali
1)
Quando un’azione è avviata dal liquidatore di un’impresa insolvente che agisce nell’interesse di tutti i creditori dell’impresa e allo scopo di ripristinare la solvibilità e di aumentare l’attivo dell’impresa insolvente, cosicché possano essere soddisfatti i crediti del maggior numero possibile di creditori — rammentandosi nel contempo che gli stessi effetti sono altresì perseguiti, ad esempio, mediante azioni revocatorie (actio Pauliana) avviate dal liquidatore, che sono state considerate strettamente connesse alla procedura di insolvenza — e tenuto conto del fatto che nella fattispecie si chiede il pagamento di un importo ai sensi della convenzione CMR e del codice civile lituano (norme generali di diritto civile), dovuto per un avvenuto trasporto internazionale di merci, se detta azione debba essere considerata strettamente connessa (con nesso diretto) alla procedura d’insolvenza dell’attrice, se la competenza a conoscerne debba essere determinata ai sensi del regolamento n. 1346/2000 (1), e se tale azione rientri nell’eccezione all’applicazione del regolamento n. 44/2001 (2).
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas chiede alla Corte di spiegare se, laddove l’obbligo di cui trattasi (l’obbligo della convenuta, derivante dall’inadempimento delle sue obbligazioni contrattuali, di pagare la somma dovuta e gli interessi di mora all’attrice insolvente a titolo di un trasporto internazionale di merci) sia sorto prima dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell’attrice, si debba invocare l’articolo 44, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1346/2000 e se detto regolamento sia inapplicabile in quanto la competenza a conoscere della controversia è determinata ai sensi dell’articolo 31 della convenzione CMR, in quanto disposizione di una convenzione relativa a una materia particolare.
3)
In caso di risposta negativa alla prima questione e qualora la controversia rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas chiede alla Corte di spiegare se, nella fattispecie, atteso che l’articolo 31, paragrafo 1, della convenzione CMR e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 non sono in contrasto tra loro, si debba considerare che, facendo rientrare la controversia nell’ambito di applicazione della convenzione CMR (convenzione relativa ad una materia particolare), si debbano applicare le regole di cui all’articolo 31 della convenzione CMR per stabilire quale sia lo Stato i cui giudici sono competenti a conoscere della controversia in esame, ammesso che le regole stabilite dall’articolo 31, paragrafo 1, della convenzione CMR non pregiudichino gli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001, non determinino risultati meno favorevoli alla realizzazione del buon funzionamento del mercato interno e siano sufficientemente chiare e precise.
(1) Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
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