29.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 189/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) il 29 marzo 2013 — Idrodinamica Spurgo Velox e a./Acquedotto Pugliese SpA
(Causa C-161/13)
2013/C 189/04
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Parti nella causa principale
Ricorrente: Idrodinamica Spurgo Velox e a.
Convenuto: Acquedotto Pugliese SpA
Questioni pregiudiziali
1)
Se gli articoli 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE (1) vadano interpretati nel senso che il termine per proporre un ricorso, diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, decorra dalla data in cui il ricorrente ha conosciuto, o avrebbe dovuto conoscere secondo 1'ordinaria diligenza, l'esistenza della violazione stessa.
2)
Se gli artt. 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE ostino a disposizioni processuali nazionali ovvero a prassi interpretative […] che consentono al giudice di dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, quando il ricorrente è venuto a conoscenza della violazione dopo la formale comunicazione degli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, per la condotta tenuta dall'Amministrazione aggiudicatrice.
(1) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni; GU L 76, pag. 14.
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