22.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 178/5
Impugnazione proposta dal Regno di Spagna il 16 aprile 2013 avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) pronunciata il 31 gennaio 2013, nella causa T-540/10, Spagna/Commissione
(Causa C-197/13 P)
2013/C 178/10
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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Accogliere, in ogni caso, l’impugnazione con annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado, del 31 gennaio 2013, nella causa T-540/10, Spagna/Commissione.
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Annullare la decisione della Commissione C(2010) 6154, del 13 settembre 2010, con cui l’aiuto del Fondo di coesione viene ridotto alle fasi di progetto: «Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Troncone Lleida-Martorell (Piattaforma). Subtroncone IX-A» (CCI n. 2001.ES.16.C.PT.005); «Linea di Alta Velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Troncone Lleida-Martorell (Piattaforma). Subtroncone X-B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní d’Anoia)» (CCI n. 2001.ES.16.C.PT.008); «Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Troncone Lleida-Martorell (Piattaforma) Subtratte XI-A e XI-B (Sant Sadurní d’Anoia-Gelida)» (CCI n. 2001.ES.16.C.PT.009) e «Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Troncone Lleida-Martorell (Piattaforma). Troncone IX C» (CCI n. 2001.ES.16.C.PT.010);
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Condannare, in ogni caso, la controparte alle spese.
Motivi e principali argomenti
Errore di diritto con riguardo agli effetti del termine contemplato nell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento (CE), n. 1164/94 (1) del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un fondo di coesione . Scaduto detto termine, la Commissione non può adottare nessun provvedimento di rettifica finanziaria, ragion per cui è tenuta ad effettuare il versamento e la rettifica operata è illegittima.
Errore di diritto nella nozione di aggiudicazione ai sensi della direttiva 93/38/CEE (2) del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni . L’articolo 20, paragrafo 2, lettere e) e f), della direttiva 93/38 non si applicano, in via generale, a qualsivoglia modifica di contratti pubblici accordate durante la fase di esecuzione, bensì unicamente a modificazioni di carattere sostanziale. Si può ritenere che sussista una modifica sostanziale costitutiva di una nuova aggiudicazione, quando ricorrono i requisiti indicati nella sentenza Pressetext Nachrichtenagentur (3).
(1) GU L 130, pag. 1.
(2) GU L 199, pag. 84.
(3) Sentenza del 19 giugno 2008, Pressetext Nachrichtenagentur (C-454/06, Racc. pag. I-4401).
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