29.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 189/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 aprile 2013 — Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S e a.
(Causa C-205/13)
2013/C 189/13
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Hauck GmbH & Co. KG
Resistenti: Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S
Questioni pregiudiziali
«1)
a)
Se l’impedimento alla registrazione o il motivo di nullità, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), punto (i), della direttiva 89/104/CEE (1), come codificata dalla direttiva 2008/95/CE (2), ossia che i segni non possono essere costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, riguardi una forma essenziale per la funzione del prodotto, oppure se l’impedimento si configuri già in presenza di una o più caratteristiche funzionali sostanziali di un prodotto, che il consumatore potrebbe cercare nei prodotti di concorrenti.
b)
Qualora nessuna di tali alternative sia corretta, come debba essere interpretata questa disposizione.
2)
a)
Se l’impedimento alla registrazione o il motivo di nullità, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), punto (iii), della direttiva 89/014/CEE, come codificata dalla direttiva 2008/95/CE, ossia che i segni non possono essere costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto, riguardi il motivo (o i motivi) della decisione di acquisto del pubblico rilevante.
b)
Se una “forma che dà un valore sostanziale al prodotto”, ai sensi della citata disposizione, si configuri esclusivamente ove detta forma debba essere considerata come il valore principale o determinante rispetto ad altri valori (come ad esempio, per le sedie per bambini: la sicurezza, il confort e la qualità), oppure se essa si configuri anche se, oltre a siffatto valore, esistono altri valori di detto prodotto definibili come sostanziali.
c)
Se ai fini della risposta alle questioni 2.a e 2.b sia determinante il punto di vista della maggior parte del pubblico rilevante, o se il giudice possa dichiarare che sia già sufficiente il punto di vista di una parte del pubblico al fine di considerare “sostanziale”, ai sensi della citata disposizione, il valore di cui si tratta.
d)
Se la risposta alla questione 2.c è in quest’ultimo senso, quali condizioni debbano essere poste quanto all’importanza della parte rilevante del pubblico.
3)
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 89/104/CEE, come codificata nella direttiva 2008/104/CE, debba essere interpretato nel senso che l’impedimento figurante in detto articolo alla lettera e) sussiste anche se il marchio di forma contiene un segno per cui vale il disposto del punto (i), mentre per il resto esso soddisfa il disposto del punto (iii)».
(1) Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).
(2) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25).
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