29.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 189/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 18 aprile 2013 — Wagenborg Passagiersdiensten BV e altri/Minister van Infrastructuur en Milieu, altre parti: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoomboot Maatschappij BV
(Causa C-207/13)
2013/C 189/14
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, GAF Lakeman, operante con il nome commerciale Rederij Waddentransport
Convenuto: Minister van Infrastructuur en Milieu
Altre parti: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoomboot Maatschappij BV
Questioni pregiudiziali
1)
Se la designazione della parte olandese del Waddenzee come via navigabile interna (via navigabile della zona 2) nell’allegato I della direttiva 2006/87 (1) osti all’applicazione del regolamento sul cabotaggio al trasporto pubblico di passeggeri sul Waddenzee, tra la terraferma olandese e le isole Terschelling, Vlieland, Ameland e Schiermonnikoog.
2)
Se l’applicabilità del regolamento sul cabotaggio osti all’applicazione del regolamento PSO (2), in considerazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento PSO stesso.
3)
Se gli Stati membri abbiano la facoltà, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento PSO, di dichiarare applicabile unicamente una o più parti specifiche di detto regolamento, nella fattispecie l’articolo 5, paragrafo 3, e il collegato articolo 5, paragrafo 4, al trasporto pubblico di passeggeri via mare e per vie navigabili.
4)
Se la deroga, di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento PSO, segnatamente il criterio della distanza di 300 000 km in essa formulato, possa essere dichiarata (senz’altro) applicabile al trasporto pubblico di passeggeri via mare e per vie navigabili.
5)
In caso di risposta affermativa alla quarta questione, quali effetti debbano essere ricollegati al fatto che, in questo caso, sono state rilasciate concessioni per trasporto pubblico di passeggeri via mare e per vie navigabili senza che sia soddisfatto il requisito di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento PSO.
(1) Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).
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