20.7.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 207/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento (Italia) il 25 aprile 2013 — Teresa Mascellani/Ministero della Giustizia
(Causa C-221/13)
2013/C 207/21
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Trento
Parti nella causa principale
Ricorrente: Teresa Mascellani
Convenuto: Ministero della Giustizia
Questioni pregiudiziali
1)
Se la clausola n. 5, punto n. 2, dell’accordo recepito dalla direttiva 97/81/CE (1) (laddove essa dispone che «il rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, o viceversa, non dovrebbe, in quanto tale, costituire motivo valido per il licenziamento, senza pregiudizio per la possibilità di procedere, conformemente alle leggi, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali, a licenziamenti per altre ragioni, come quelle che possono risultare da necessità di funzionamento dello stabilimento considerato»), debba essere interpretata nel senso che non è permesso alle legislazioni nazionali degli Stati membri di prevedere la possibilità — per il datore di lavoro — di disporre la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore.
2)
Se la medesima direttiva osti a che una norma nazionale quale l’art. 16 della legge 4.11.2010, n. 183, preveda la possibilità — per il datore di lavoro — di disporre la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore.
(1) Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 14, pag. 9)
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