20.7.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 207/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 29 aprile 2013 — Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Région wallonne
(Causa C-225/13)
2013/C 207/24
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix
Convenuta: Région wallonne
Questioni pregiudiziali
1)
«Se l’articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (1), debba essere interpretato nel senso che esso consente di qualificare come piano di gestione di rifiuti una disposizione normativa la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo la quale nessun centro di interramento tecnico potrà essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti, i centri di interramento tecnico, autorizzati prima dell’entrata in vigore di detto piano di gestione dei rifiuti, possono, dopo tale entrata in vigore, essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle particelle oggetto dell’autorizzazione anteriore all’entrata in vigore del piano di gestione dei rifiuti.
2)
Se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (2), debba essere interpretato nel senso che esso integra nella nozione di piano e programma una disposizione normativa la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo la quale nessun centro di interramento tecnico può essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti imposto dall’articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, i centri di interramento tecnico autorizzati prima dell’entrata in vigore di detto piano di gestione dei rifiuti possono, dopo tale entrata in vigore, costituire oggetto di nuove autorizzazioni sulle particelle oggetto dell’autorizzazione anteriore all’entrata in vigore del piano di gestione dei rifiuti.
3)
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 70, secondo comma, del decreto del 27 giugno 1996, relativo ai rifiuti, soddisfi i requisiti della valutazione d’impatto previsti dalla direttiva 2001/42/CE».
(1) Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39).
(2) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30).
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