20.7.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 207/26
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) l’8 maggio 2013 — Orgacom BVBA/Vlaamse Landmaatschappij
(Causa C-254/13)
2013/C 207/41
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Brussel
Parti
Appellante: Orgacom BVBA
Appellata: Vlaamse Landmaatschappij
Questioni pregiudiziali
1)
Se il dazio all’importazione previsto all’articolo 21, paragrafo 5, del decreto del 23 gennaio 1991 sulla tutela dell’ambiente dall’inquinamento causato dai concimi organici, che viene applicato soltanto all’importazione di eccedenze sia di concimi organici sia di altri fertilizzanti, importati nel paese dagli altri Stati membri, e senza riguardo alla circostanza se questi vengano ulteriormente elaborati o applicati al suolo nazionale, e ai sensi del quale l’imposta su siffatte eccedenze viene applicata all’importatore, mentre l’imposta sulle eccedenze di letame prodotte nel paese viene applicata al produttore, debba essere considerato come un’imposizione di effetto equivalente ad un dazio all’importazione, ai sensi dell’articolo 30 TFUE, mentre lo Stato membro dal quale vengono esportate le eccedenze di concimi prevede esso stesso una riduzione del dazio all’esportazione di tali eccedenze in altri Stati membri.
2)
Qualora il dazio all’importazione previsto all’articolo 21, paragrafo 5, del decreto del 23 gennaio 1991 sulla tutela dell’ambiente dall’inquinamento causato dai concimi organici, che viene applicato soltanto all’importazione di eccedenze sia di concimi organici sia di altri fertilizzanti, importati nella Regione delle Fiandre dagli altri Stati membri, non debba essere considerato come una misura di effetto equivalente ad un dazio all’importazione, se esso debba essere tuttavia considerato un’imposizione discriminatoria, ai sensi dell’articolo 110 TFUE, applicata a prodotti provenienti dagli altri Stati membri, in quanto ai concimi organici prodotti nel paese viene applicato un diritto di base compreso in un regime nazionale, la cui aliquota è diversa a seconda del procedimento produttivo, mentre ai concimi importati viene applicato un dazio all’importazione con un’unica aliquota, senza riguardo al procedimento produttivo (tra cui l’origine animale o il tasso di P2O5N), che è superiore all’aliquota minima del diritto di base per il concime organico prodotto nella Regione delle Fiandre, pari a EUR 0,00, mentre lo Stato membro dal quale le eccedenze vengono esportate prevede esso stesso una riduzione del dazio all’esportazione di siffatte eccedenze in altri Stati membri.
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