20.7.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 207/28
Impugnazione proposta il 14 maggio 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2013, cause T-65/10, T-113/10 e T-138/10, Spagna/Commissione
(Causa C-263/13 P)
2013/C 207/45
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2013, cause T-65/10, T-113/10 e T-138/10, Spagna/Commissione;
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annullare le decisioni della Commissione C(2009) 9270, del 30 novembre 2009, C(2009) 10678, del 23 dicembre 2009, e C(2010) 337, del 28 gennaio 2010, relative rispettivamente alla riduzione dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma operativo «Andalusia», relativo all’obiettivo n. 1 (1994-1999), ai sensi della decisione C(94) 3456, del 9 dicembre 1994, al programma operativo «Paesi Baschi», relativo all’obiettivo n. 2 (1997-1999), ai sensi della decisione C(1998) 121, del 5 febbraio 1998, e al programma operativo «Comunità di Valencia», relativo all’obiettivo n. 1 (1994-1999), ai sensi della decisione C(1994) 3043/6, del 25 novembre 1994;
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condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
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Errore di diritto per quanto riguarda la presa in considerazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 (1) come fondamento giuridico per applicare rettifiche finanziarie basate su un’estrapolazione . Tale disposizione non costituisce un fondamento giuridico per applicare rettifiche finanziarie per estrapolazione in caso di irregolarità sistematiche, dal momento che tale facoltà non è attribuita alla Commissione.
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Errore di diritto per quanto riguarda il controllo dell’affidabilità, coerenza, pertinenza e idoneità dell’estrapolazione applicata dalla Commissione . Il controllo del Tribunale per quanto riguarda la rappresentatività del campione utilizzato per applicare la rettifica finanziaria per estrapolazione non è stato esercitato conformemente alla giurisprudenza Tetra Laval (2).
(1) Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, d[a]ll’altro (GU L 374, pag. 1).
(2) Sentenza del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval (C-12/03 P, Racc. pag. I-987), punto 39.
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