20.7.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 207/29
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa (Spagna) il 15 maggio 2013 — Emiliano Torralbo Marcos/Korota S.A., Fondo de Garantía Salarial
(Causa C-265/13)
2013/C 207/47
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa
Parti
Ricorrente: Emiliano Torralbo Marcos
Convenuti: Korota S.A. e Fondo de Garantía Salarial
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (1) osti agli articoli 1, 2 f), 3.1, 4.2 a), 4.3, 5.3, 6, 7, 8.1 e 8.2 della Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (legge del 20 novembre 2012, n. 10, recante disciplina di taluni tributi nell’ambito dell’Amministrazione della Giustizia e dell’Istituto forense di tossicologia e scienze forensi) in quanto detti articoli non consentono all’organo giurisdizionale nazionale la possibilità di: a) modulare le tasas judiciales o di valutare motivi di proporzionalità (rispetto alla giustificazione dello Stato nell’imporre i menzionati tributi e agli importi fissati degli stessi quali ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale effettiva) ai fini dell’esenzione; b) tenere conto del principio di effettività dell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione; c) valutare l’importanza del procedimento per le parti alla luce delle circostanze del caso; e senza il pagamento delle quali il ricorso d’appello proposto non sarà trattato.
2)
Se agli articoli 1, 2 f), 3.1, 4.2 a), 4.3, 5.3, 6, 7, 8.1 e 8.2 della Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (legge del 20 novembre 2012, n. 10, recante disciplina di taluni tributi nell’ambito dell’Amministrazione della Giustizia e dell’Istituto forense di tossicologia e scienze forensi) osti l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto esso si applica ad un procedimento speciale come la materia sociale, in cui trova di norma applicazione il diritto dell’Unione, quale elemento fondamentale di uno sviluppo economico e sociale equilibrato nella Comunità.
3)
Nel senso delle questioni precedenti, se un organo giurisdizionale come quello del rinvio possa disapplicare una normativa come quella in discussione, che non consente all’organo giurisdizionale nazionale la possibilità di: a) modulare le tasas judiciales o di valutare motivi di proporzionalità (rispetto alla giustificazione dello Stato nell’imporre i menzionati tributi e agli importi fissati degli stessi quali ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale effettiva) ai fini dell’esenzione; b) tenere conto del principio di effettività dell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione; c) valutare l’importanza del procedimento per le parti alla luce delle circostanze del caso; e senza il pagamento delle quali il ricorso d’appello proposto non sarà trattato.
(1) GU 2000, C 364, pag. 1.
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