3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 226/3
Impugnazione proposta il 22 maggio 2013 da Lord Inglewood e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 marzo 2013, cause riunite T-229/11 e T-276/11, Inglewood e a./Parlamento
(Causa C-281/13 P)
(2013/C 226/06)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Lord Inglewood e a. (rappresentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni dei ricorrenti
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Dichiarare:
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l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Quarta Sezione) del 13 marzo 2013, Inglewood e a./Parlamento (cause riunite T-229/11 e T-276/11).
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Con nuova decisione, dichiarare:
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l’illegittimità della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo di aumentare l’età pensionabile da 60 a 63 anni e di eliminare modalità speciali di godimento della pensione, vuoi anticipato, vuoi in parte sotto forma di capitale;
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l’annullamento delle decisioni impugnate;
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la condanna del Parlamento europeo alle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale con la quale detto giudice ha respinto il loro ricorso avente ad oggetto l’impugnazione delle decisioni del Parlamento europeo di diniego del beneficio del vitalizio integrativo volontario, vuoi anticipato, vuoi all’età di 60 anni, vuoi in parte sotto forma di capitale.
In primo luogo, i ricorrenti invocano un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale, ove le decisioni impugnate violerebbero i loro diritti quesiti o in attesa di liquidazione alle condizioni fissate e accettate al momento in cui hanno preso servizio.
In secondo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel respingere il motivo attinente alla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, dello Statuto dei deputati, ove tale disposizione preciserebbe che i diritti e le aspettative acquisiti restano invariati. La decisione del 1o aprile 2009 lederebbe infatti i diritti quesiti dei ricorrenti, vale a dire i diritti di chiedere la pensione anticipata ovvero di preferire di beneficiarne al compimento del sessantesimo anno di età e di goderne, eventualmente, in parte dotto forma di capitale.
In terzo luogo, il Tribunale sarebbe parimenti incorso in un errore di diritto nell’affermare che lo Statuto dei deputati non era applicabile dato che esso sarebbe entrato in vigore successivamente alla decisione di portata generale del 1o aprile 2009, ove le decisioni individuali oggetto del ricorso sono state adottate successivamente a tale data.
In quarto luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel respingere il motivo attinente alla violazione del principio di parità di trattamento, ove i ricorrenti potevano legittimamente nutrire l’aspettativa di beneficiare della propria pensione, alle condizioni fissate e applicate ad una parte sostanziale del pagamento dei loro contributi previdenziali o al momento della loro cessazione dalle funzioni, rispetto a coloro che avevano beneficiato di regole derogatorie, vale a dire coloro che continuavano ad esercitare le loro funzioni e avevano compiuto il sessantesimo anno di età precedentemente all’entrata in vigore, il 14 luglio 2009, della decisione del 1o aprile 2009.
Infine, in Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel rigettare il motivo attinente alla violazione del principio di proporzionalità dopo aver rilevato che solo il 10 % degli affiliati sostenevano le conseguenze della crisi finanziaria ed i prevedibili effetti di un fondo costituito a termine, destinato a scomparire.
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