27.7.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 215/10
Impugnazione proposta il 24 maggio 2013 da Henkel AG & Co. KGaA, Henkel Francia avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 marzo 2013, causa T-64/12, Henkel AG & Co. KGaA, Henkel Francia/Commissione europea
(Causa C-284/13 P)
2013/C 215/13
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Henkel AG & Co. KGaA, Henkel Francia (rappresentanti: F. Brunet, E. Paroche, avocats, E. Bitton, advocate)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare l’ordinanza nella parte in cui ha dichiarato che il capo delle conclusioni del ricorso della Henkel volto all’annullamento della decisione controversa dinanzi al Tribunale era inammissibile;
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dichiarare che l’azione della Henkel dinanzi al Tribunale non è priva di oggetto ed è ammissibile e trasmettere la causa al Tribunale affinché statuisca nuovamente;
—
annullare l’ordinanza nella parte in cui ha condannato la Henkel alle proprie spese e a sopportare le spese della Commissione (paragrafo 3 del dispositivo dell’ordinanza), e condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e di quello dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Il presente appello contiene tre motivi, con i quali le ricorrenti contestano l’affermazione del Tribunale secondo la quale esse non avrebbero avuto interesse ad agire dinanzi al Tribunale avverso la decisione controversa. Il Tribunale avrebbe anzi erroneamente statuito che la decisione controversa sarebbe diventata priva di oggetto a seguito della decisione dell’ADLC nella quale la predetta Autorità considerava che la trasmissione dei documenti non fosse necessaria al fine di garantire il rispetto dei diritti di difesa delle ricorrenti e che i documenti non erano rilevanti per l’analisi del caso dinanzi all’ADLC.
Per contro, le ricorrenti sostengono di aver avuto un interesse legittimo ad agire dinanzi al Tribunale in quanto avrebbero bisogno di utilizzare i documenti nel procedimento francese per provare che (i) gli addebiti sanzionati nel caso COMP/39.579 sono gli stessi o sono quantomeno strettamente connessi agli addebiti contestati nel procedimento francese, che influisce sul trattamento favorevole delle ricorrenti in Francia; e (ii) l’insistenza della Henkel di essere autorizzata ad utilizzare i documenti nel procedimento francese non dovrebbe essere considerata come una mancanza di cooperazione del richiedente il trattamento più favorevole che giustifichi una riduzione della pena del 25 % anziché del 30 %, come ritenuto dalla ADLC, bensì dovrebbe essere considerata come l’esercizio di un diritto e di un interesse legittimi, segnatamente, l’esercizio dei diritti di difesa.
La presente impugnazione è divisa in tre motivi:
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Primo, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che non c’era nessun’altra fase procedurale a seguito della decisione dell’ADLC, nella quale i documenti potevano essere esaminati, qualora la decisione controversa fosse stata annullata e i documenti trasmessi all’ADLC.
—
Secondo, l’ordinanza sarebbe viziata da difetto di motivazione in quanto il Tribunale ha ritenuto che la Henkel non aveva alcun interesse ad agire, senza esaminare gli argomenti avanzati dalla Henkel.
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Terzo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel non esaminare se la Henkel avesse conservato un interesse ad agire dinanzi al Tribunale così da evitare il ripetersi di un atto illegittimo.
Per ciascuna di tali ragioni, le ricorrenti chiedono rispettivamente alla Corte di annullare l’ordinanza.
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