31.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/13
Impugnazione proposta il 24 maggio 2013 dalla Bimbo, SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 marzo 2013, causa T-277/12, Bimbo, SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-285/13 P)
2013/C 252/21
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bimbo, SA (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Café do Brasil SpA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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in via principale, annullare parzialmente la sentenza del 20 marzo 2013 che nega la registrazione del marchio comunitario 3.478.311 «Caffè KIMBO & design» in relazione ai seguenti prodotti della classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine, confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); sottaceti; ghiaccio» e confermare la medesima sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di marchio comunitario 3.478.311 «Caffè KIMBO & design» in relazione a «preparati fatti di cereali, pane, pasticceria»;
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in subordine, annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013 che nega la registrazione della domanda di marchio comunitario numero 3.478.311 «Caffè KIMBO & design» in relazione ai seguenti prodotti della classe 30: «Farine, confetteria, gelati, lievito e polvere per fare lievitare» e confermare la medesima sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di marchio comunitario 3.478.311 «Caffè KIMBO & design» in relazione a «preparati fatti di cereali, pane, pasticceria»;
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condannare i convenuti alle spese.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione si fonda sui seguenti motivi:
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Regola 19 REMC (CE) n. 2868/95 (1).
Nel valutare il rischio di confusione tra la domanda di marchio comunitario 3.478.311 «Caffè KIMBO & design» e la registrazione anteriore in Spagna 291.655 per BIMBO, entrambi registrati per designare prodotti della classe 30, il marchio anteriore non è stato preso in considerazione come marchio registrato bensì come marchio notoriamente conosciuto.
La ricorrente sostiene di aver debitamente dimostrato l’esistenza della registrazione anteriore che era ed è tuttora in vigore, nonostante la mancata produzione di documenti che indichino il rinnovo della domanda.
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Articolo 8, paragrafi 1, 2, 4 e 5/RMC (CE) n. 207/2009 (2). Articolo 6 bis della Convenzione di Parigi.
Nel valutare il rischio di confusione tra la domanda di marchio comunitario 3 478 311«Caffè KIMBO & design» e la registrazione anteriore in Spagna 291 655 per BIMBO, entrambi registrati per designare prodotti della classe 30, il marchio anteriore non è stato preso in considerazione come marchio notorio bensì come marchio notoriamente conosciuto.
La ricorrente ha dimostrato che BIMBO è un marchio notorio, facendo riferimento alla sentenza del Tribunale relativa alla causa T-357/11, del 14 dicembre 2012, che dichiara che BIMBO è un marchio notorio.
Sia come marchio notoriamente conosciuto sia come marchio notorio, il confronto tra i prodotti rivela un elevato rischio di confusione, che non è stato preso in considerazione, poiché il Tribunale li considera sufficientemente diversi per evitare la confusione tra prodotti della stessa natura, origine, destinazione e canali di vendita.
Un confronto più accurato avrebbe potuto determinare l’esistenza di un elevato rischio di confusione e pertanto avrebbe potuto condurre al diniego di tutti i prodotti della classe 30, compreso, evidentemente, il diniego di «farine, confetteria, gelati, lievito e polvere per fare lievitare».
Sia come marchio notoriamente conosciuto sia come marchio notorio, il confronto tra i segni rivela un elevato rischio di confusione. BIMBO ha riscontrato un riconoscimento quale marchio del 92 % ed una quota di mercato del 60 % e merita una particolare protezione. Pertanto la domanda di marchio comunitario 3.478.311 «Caffè KIMBO & design» avrebbe dovuto essere rifiutata nella sua interezza per prodotti della classe 30.
La registrazione della domanda di marchio comunitario 3.478.311 «Caffè KIMBO & design» beneficerà ingiustamente del carattere distintivo o della notorietà del marchio e arreca, o arrecherà, pregiudizio ad esso.
(1) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1)
(2) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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