27.7.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 215/11
Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 dalla Fabrykę Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 marzo 2013, nella causa T-571/10, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) — Impexmetal
(Causa C-292/13 P)
2013/C 215/14
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Rappresentante: P. Borowski, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Impexmetal S.A.
Conclusioni della ricorrente
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annullare integralmente la sentenza ed accogliere integralmente il ricorso del 16 dicembre 2010 annullando la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 ottobre 2010;
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in caso di non accoglimento della suddetta domanda, annullare integralmente la sentenza e rinviare la presente causa al Tribunale per un nuovo esame;
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condannare le altre parti del procedimento di impugnazione alle spese, incluse le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso ed alla divisione di opposizione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno nonché nel procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente addebita al Tribunale la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 a causa della sua applicazione in un contesto fattuale non coperto da tale disposizione.
Ad avviso della ricorrente, il Tribunale è pervenuto ad una siffatta applicazione non corretta della menzionata disposizione poiché ha ritenuto a torto che il marchio della ricorrente mostra una somiglianza al marchio comunitario figurativo anteriore dell’interveniente e che pertanto sussiste una probabilità di confusione per il pubblico. La ricorrente fa valere che il Tribunale non ha considerato che:
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la somiglianza tra i marchi non giustifica l’affermazione che essa potrebbe essere all’origine dell’esistenza di un rischio di confusione;
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il marchio della ricorrente costituisce una parte della denominazione della ditta e tale denominazione è stata a lungo utilizzata prima della richiesta di cui trattasi;
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il marchio in questione è il segno storicamente legittimo che contraddistingue la ricorrente;
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i marchi litigiosi hanno coesistito per lungo tempo e pacificamente su uno stesso mercato.
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