31.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/18
Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 dalla Fresh Del Monte Produce, Inc., avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 marzo 2013, causa T-587/08, Fresh Del Monte Produce, Inc./Commissione europea
(Causa C-293/13 P)
2013/C 252/27
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Fresh Del Monte Produce, Inc. (rappresentanti: B. Meyring, Rechtsanwalt, L. Suhr, advocate, O. Van Ermengem, avocat)
Altre parti nel procedimento: Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 14 marzo 2013, T-587/08;
—
annullare la decisione della Commissione del 15 ottobre 2008 (C(2008) 5955 def.), caso COMP/39.188 — Banane, nella parte in cui riguarda la ricorrente, e
—
condannare la Commissione a sostenere le spese del procedimento di primo grado e di impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Anzitutto, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 101 TFUE) e l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (1) addebitando alla Del Monte la responsabilità dell’infrazione. Ai fini dell'accertamento della responsabilità della società controllante è necessario che la controllata non sia in grado di adottare decisioni indipendenti rispetto alla propria condotta sul mercato. Ciò significa che la responsabilità della società controllante può essere dichiarata unicamente nei casi in cui una controllata esegua le istruzioni della controllante in tutti gli aspetti materiali. La Commissione e il Tribunale hanno addebitato la responsabilità del comportamento della Weichert alla Del Monte nonostante essi abbiano riconosciuto che «la Weichart non ha sempre eseguito le istruzioni della Del Monte» e che «è possibile che le decisioni sul prezzo adottate dalla Weichert non abbiano incontrato le aspettative della Del Monte». Inoltre, né la decisione né la sentenza contengono elementi atti a dimostrare che la Weichert abbia effettivamente seguito alcune delle istruzioni impartite dalla Del Monte. La ricorrente aggiunge che la valutazione del Tribunale è limitata ad un certo numero di elementi, in base ai quali risulta che presumibilmente la Del Monte esercitasse un certo grado di influenza, ma non applica i criteri elaborati dalla giurisprudenza ai fini della valutazione del carattere «determinante» dell'influenza stessa.
In via subordinata, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha distorto taluni elementi probatori, in particolare per quanto riguarda la sua valutazione in relazione all'accordo di partenariato economico della Weichert e alle affermazioni di altri importatori.
La ricorrente afferma inoltre che, negando l'ammissibilità di singoli elementi di prova esclusivamente sulla base del fatto che essi non erano sufficienti per stabilire l'assenza di un'influenza determinante, il Tribunale ha in definitiva invertito l'onere della prova. Ciò configura una violazione dell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (principio della presunzione d'innocenza), dell'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti umani e del principio dell’in dubio pro reo.
Da ultimo la ricorrente sostiene che, dichiarando che la Dole, la Chiquita e la Weichert hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata, nonostante il fatto che la Weichert non fosse a conoscenza di alcuno scambio di comunicazioni tra la Chiquita e la Dole, il Tribunale ha violato l'articolo 81, paragrafo 1, CE.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
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