31.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/19
Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 marzo 2013, causa T-587/08, Fresh Del Monte Produce, Inc./Commissione europea
(Causa C-294/13 P)
2013/C 252/28
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, M. Kellerbauer e P.J.O. Van Nuffel, agenti)
Altre parti nel procedimento: Fresh Del Monte Produce, Inc. e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare il primo punto del dispositivo della sentenza del Tribunale del 14 marzo 2013 nella causa T-587/08, Fresh Del Monte Produce Inc./Commissione;
—
pronunciare una sentenza definitiva fissando l’importo dell’ammenda a carico della Fresh Del Monte Produce Inc. in misura pari a EUR 9 800 000;
—
condannare la Fresh Del Monte Produce Inc. a sostenere le spese dell’impugnazione e le spese del procedimento dinanzi al Tribunale per la somma che la Corte di giustizia giudichi adeguata.
Motivi e principali argomenti
La Commissione afferma che il Tribunale ha violato l’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), in combinato disposto con la Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (2) ed il principio dell’effettiva applicazione degli articoli 101 e 12 TFUE, ritenendo che le informazioni fornite alla Commissione in risposta ad una richiesta di informazioni debbano essere considerate ai fini di una diminuzione dell’ammenda a titolo di cooperazione volontaria che ha agevolato l’indagine della Commissione.
In subordine, la Commissione sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e l’obbligo di motivazione diminuendo l’ammenda imposta alla Del Monte per la cooperazione della Weichert nell’ambito del procedimento amministrativo, sebbene la Del Monte e la Weichert non facessero più parte della medesima impresa al momento dell’asserito comportamento collaborativo della Weichert
(1) GU L 1, pag. 1.
(2) GU L 45, pag. 3.
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