27.7.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 215/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance d'Orléans (Francia) il 30 maggio 2013 — Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA/Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant
(Causa C-298/13)
2013/C 215/15
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d'instance d'Orléans
Parti
Ricorrenti: Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA
Resistenti: Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant
Questioni pregiudiziali
1)
Se la direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (1), debba essere interpretata nel senso che il giudice è obbligato a verificare d’ufficio il rispetto delle disposizioni in essa contenute e di quelle del diritto nazionale che ne derivano;
2)
se la menzionata direttiva debba essere interpretata nel senso che si ritiene che il creditore abbia adempiuto gli obblighi contrattuali ad esso incombenti in applicazione del diritto nazionale di trasposizione della direttiva, allorché esso trasmetta al giudice unicamente il contratto di credito redatto a norma dell’articolo 10 della direttiva, senza allegarvi anche qualsivoglia altro documento che dimostri il rispetto dei propri obblighi precontrattuali;
3)
se la menzionata direttiva debba essere interpretata nel senso che la dimostrazione dell’adempimento (omissis) degli obblighi del creditore nei confronti del consumatore, come previsti dal diritto interno di trasposizione della direttiva, non è assolta in assenza di comunicazione al giudice, da parte del creditore, dei documenti relativi alle informazioni fornite al consumatore e a quelle raccolte per valutarne la solvibilità, senza che l’onere della prova di tali inadempimenti debba gravare sul consumatore;
4)
se il mancato assolvimento da parte del creditore dei propri obblighi precontrattuali di informazione o di valutazione della solvibilità del consumatore previsti dal diritto interno di trasposizione della menzionata direttiva costituisca una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29/CE del Parlamento e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno; (2) e
5)
se la menzionata direttiva 2008/48/CE debba essere eventualmente interpretata alla luce della direttiva 2005/29/CE, nel senso che il mancato rispetto degli obblighi di informazione precontrattuale o di valutazione della solvibilità del consumatore imposti dal diritto interno di trasposizione della direttiva non consenta al creditore di procedere al recupero delle somme rimaste inassolte nei confronti del debitore, il cui inadempimento può essere conseguenza di quello degli obblighi del creditore.
(1) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133, pag. 66).
(2) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22)
Full & Egal Universal Law Academy