20.7.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 207/34
Impugnazione proposta il 30 maggio 2013 dalla El Corte Inglés, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2013, causa T-571/11, El Corte Inglés/UAMI — Chez Gerard (CLUB GOURMET)
(Causa C-301/13 P)
2013/C 207/57
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, S.A. (rappresentanti: avv.ti J.L. Rivas Zurdo e E. Seijo Veiguela)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare in toto la sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013, procedimento T-571/11;
—
condannare alle spese la controparte o le controparti che si oppongono al presente ricorso.
Motivi e principali argomenti
1) Violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento
Il principio della certezza del diritto richiede «una formulazione non equivoca che consenta agli interessati di conoscere i propri diritti ed obblighi in modo chiaro e preciso». Tale principio si ricollega a quello del legittimo affidamento, che indica la necessità di motivare le decisioni amministrative che si discostano dalle precedenti ove possano ingenerare un legittimo affidamento nei loro destinatari.
L’ambito di applicazione dei marchi slogan spagnoli (registrati nel periodo di durata dell’istruzione del 1997) da parte dei tribunali spagnoli si trova in aperto contrasto con gli atti amministrativi comunitari di opposizione B 877.714 e R 571/11, così come nella sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013: la divisione d’opposizione, in caso di dubbi relativi all’enunciato del marchio anteriore, avrebbe dovuto porvi rimedio chiedendo all’Ufficio spagnolo dei marchi e brevetti una spiegazione al riguardo o avrebbe dovuto chiedere a tale parte di presentare allegazioni a sua difesa.
2) Valutazione manifestamente erronea dei fatti di causa
La sentenza ritiene accertato che il marchio opposto sia registrato nella classe 35, che tutela servizi di frasi pubblicitarie utilizzate come slogan per il commercio, l’utilizzo o lo sfruttamento di prodotti delle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 42; e che l’UAMI fosse a conoscenza dell’esistenza della sua decisione del 17.07.06, in cui si era tenuto conto dell’istruzione di verifica dell’Ufficio spagnolo dei marchi e brevetti dell’11 novembre 1997 sui marchi slogan (allegato 4), e delle sentenze del Tribunal Supremo spagnolo del 25 febbraio 2004 e del 30 maggio 2008.
Richiedere che la parte alleghi e provi che il suo marchio anteriore estendeva la sua tutela agli stessi prodotti ai quali si riferiva la domanda, costituisce una valutazione manifestamente erronea, poiché equivale a richiedere un caso di identità applicativa. Ciò fa sì che l’erronea valutazione di alcune prove e di alcuni fatti lasci irrisolta la questione principale: l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1).
3) Difetto di motivazione della sentenza impugnata
Riconosciuta la rilevanza (punto 35) della sentenza Atomic (2), essa è applicabile quando l’UAMI già disponga di indicazioni relative al diritto nazionale (punto 41), il che è un controsenso poiché quindi non si applica d’ufficio.
Al punto 45 si afferma, senza motivare tale affermazione, che non si può allegare dinanzi all’UAMI quanto disposto in altri procedimenti dinanzi alla stessa UAMI.
L’omissione di qualsiasi analisi del confronto tra i marchi, vero e proprio motivo (punto 55 della sentenza) lascia indifesa tale parte.
4) Rischio di confusione
Il Tribunale ha violato i diritti della difesa, poiché non ha statuito sul rischio di confusione secondo quanto stabilito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009. Tra i motivi della domanda, paragrafi 19-22, si include come motivo principale della stessa l’erronea valutazione del rischio di confusione. Con riferimento a tale giurisprudenza, il rischio di confusione nel pubblico dev’essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso.
(1) Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Sentenza del Tribunale del 20 aprile 2005, Atomic Austria/UAMI — Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Racc. pag. II-1319.
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