3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 226/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia) il 3 giugno 2013 — AS flyLAL-Lithuanian Airlines, dichiarata in fallimento/VAS «Starptautiskā lidosta Riga», AS «Air Baltic Corporation»
(Causa C-302/13)
(2013/C 226/10)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts.
Parti
Ricorrente: AS flyLAL-Lithuanian Airlines, dichiarata in fallimento
Convenute: VAS «Starptautiskā lidosta Riga», AS «Air Baltic Corporation».
Questioni pregiudiziali
1)
Se debba considerarsi una causa in materia civile o commerciale, ai sensi del regolamento [n. 44/2001] (1), una controversia nella quale si chiede il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni e la dichiarazione dell’illiceità del comportamento delle convenute, consistente in un accordo illecito e in un abuso di posizione dominante e che si basa sull’applicazione di atti normativi di portata generale di un altro Stato membro, tenuto conto del fatto che gli accordi illeciti sono nulli sin dal momento della loro conclusione e che, per contro, l’adozione di una norma è un’attività statale di diritto pubblico (acta iure imperii), alla quale si applicano le norme del diritto internazionale pubblico relative all’immunità giurisdizionale di uno Stato dinanzi ai giudici di altri Stati.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione (la causa è in materia civile o commerciale ai sensi del regolamento), se si debba considerare che il procedimento avviato con la domanda di risarcimento abbia ad oggetto una controversia in materia di validità delle decisioni degli organi societari ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento, il che consente di non riconoscere la decisione a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
3)
Qualora l’oggetto del ricorso nel procedimento di risarcimento rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (competenze esclusive), se l’organo giurisdizionale dello Stato in cui viene chiesto il riconoscimento abbia l’obbligo di accertare il ricorrere delle circostanze di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento in relazione al riconoscimento di una decisione con la quale si accorda l’adozione di provvedimenti cautelari provvisori.
4)
Se la clausola dell’ordine pubblico di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento possa essere interpretata nel senso che il riconoscimento di una decisione con la quale si accorda l’adozione di provvedimenti cautelari provvisori sia contrario all’ordine pubblico di uno Stato membro qualora, in primo luogo, l’adozione dei provvedimenti cautelari provvisori si fondi principalmente sulla considerevole entità dell’importo richiesto, senza che sia stato eseguito un calcolo giustificato e, in secondo luogo, qualora il riconoscimento e l’esecuzione di detta decisione possano causare un danno alle convenute che la ricorrente, società dichiarata in fallimento, non potrà risarcire in caso di rigetto del ricorso nel procedimento avviato dalla domanda di risarcimento, il che potrebbe ripercuotersi sugli interessi economici dello Stato in cui viene chiesto il riconoscimento, ponendo così a rischio la sicurezza dello Stato, dal momento che la Repubblica di Lettonia detiene il 100 % delle azioni della Lidosta Rīga e il 52,6 % delle azioni della AS Air Baltic Corporation.
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1)
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