20.7.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 207/35
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 4 giugno 2013 — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, in qualità di liquidatore della Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA
(Causa C-305/13)
2013/C 207/58
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Haeger & Schmidt GmbH
Resistenti: Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, in qualità di liquidatore della Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA
Questioni pregiudiziali
1)
Se il contratto di commissione di trasporto, mediante il quale un committente affida a un commissionario, che agisce in nome proprio e sotto la sua responsabilità, l’organizzazione di un trasporto di merci, che lo stesso farà eseguire da uno o più vettori per conto del committente, possa, e a quali condizioni, avere principalmente ad oggetto la realizzazione di un trasporto di merci ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, ultimo periodo, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (1);
2)
Nel caso in cui il contratto di commissione di trasporto possa essere considerato come un contratto di trasporto di merci ai sensi del citato articolo 4, paragrafo 4, ma la presunzione speciale di determinazione della legge prevista da tale disposizione non trovi applicazione, in mancanza della coincidenza dalla stessa prescritta, se il testo del suo primo periodo, secondo il quale la presunzione generale di cui al paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci, debba essere interpretato nel senso che il giudice è chiamato a individuare la legge applicabile, non già in base a tale presunzione, definitivamente esclusa, bensì in applicazione del principio generale di determinazione fissato all’articolo 4, paragrafo 1, vale a dire individuando il paese col quale il contratto presenta il collegamento più stretto, senza considerare in particolare quello in cui ha sede la parte che fornisce la prestazione caratteristica del contratto;
3)
Supponendo che la presunzione generale di cui all’articolo 4, paragrafo 2, valga per il contratto di commissione di trasporto, se, nel caso in cui il committente iniziale abbia concluso un contratto con un primo commissionario, al quale sarebbe poi succeduto un secondo, sia possibile ammettere la determinazione della legge applicabile nei rapporti contrattuali tra il committente e questo secondo commissionario in funzione del luogo in cui ha sede il primo commissionario, in quanto la legge del paese così designato sia considerata globalmente applicabile all’intera operazione di commissione di trasporto.
(1) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266, pag. 1).
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