10.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 233/3
Impugnazione proposta il 5 giugno 2013 dalla Società Italiana Calzature SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 aprile 2013, causa T-337/11, Società Italiana Calzature SpA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-309/13 P)
2013/C 233/04
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Società Italiana Calzature SpA (rappresentanti: A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), VICINI SpA
Conclusioni
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Annullare la sentenza n. 564400 pronunciata dal Tribunale dell’Unione Europea nella causa T-337111 in data 9 aprile 2013, notificata in pari data, e, in accoglimento delle domande formulate dalla Società Italiana Calzature SpA (in prosieguo: «SIC») con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, annullare la decisione delia Seconda Commissione di Ricorso dell’8 aprile 2011 relativa al procedimento numero R0918/2010-2 e accertare e dichiarare che il marchio comunitario di VICINI n. 4 337 754 deve essere escluso dalla registrazione per mancanza di novità, in quanta confondibilmente simile all’anteriore segno denominativo «ZANOTTI» che forma oggetto delia registrazione comunitaria n. 244 277 di titolarità di SIC.
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Condannare l’UAMI all’integrale refusione delle spese e tasse di entrambi gradi di giudizio;
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condannare VICINI S.p.A. all’integrale refusione a favore di SIC delle spese relative alle precedenti fasi davanti alla Divisione di Opposizione e alla Commissione di Ricorso.
Motivi e principali argomenti
La decisione del Tribunale sarebbe viziata da una motivazione insufficiente e contraddittoria. La preponderanza visiva dell’elemento grafico rispetto all’elemento denominativo del marchio richiesto e l’aggiunta al termine «ZANOTTI» delle parole «By» e «Giuseppe» non bastano a escludere la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, in considerazione delle caratteristiche intrinseche degli elementi in questione ed in particolare del difetto di carattere distintivo degli stessi.
II Tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere che la parola «ZANOTTI», che compone l’elemento denominativo del marchio richiesto, non possegga una posizione distintiva autonoma, cosi escludendo, anche sotto tale aspetto, la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
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