3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 226/7
Ricorso proposto il 7 giugno 2013 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-317/13)
(2013/C 226/13)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola e M. Pencheva, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
—
Annullare la decisione 2013/129/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina (1);
—
conservare gli effetti della decisione del Consiglio 2013/129/UE sinché essa sarà sostituita da un nuovo atto adottato nelle forme rituali;
—
condannare Consiglio dell’Unione europea alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
In limine, il Parlamento ricorda che il preambolo della decisione impugnata rinvia alle seguenti basi giuridiche: l’articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (2) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Parlamento ne deduce che il Consiglio si riferisce implicitamente all’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), dell’ex Trattato sull’Unione europea.
Il Parlamento invoca due motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento.
In primo luogo, il Parlamento sostiene che il Consiglio ha fondato la sua decisione su una base giuridica, l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE, che è stata abrogata successivamente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Ne consegue che la decisione impugnata sarebbe fondata unicamente sulla decisione 2005/387/GAI. Quest’ultima costituisce una base giuridica derivata e sarebbe pertanto illegittima.
In secondo luogo, e alla luce di quanto precede, il Parlamento considera che la procedura decisionale sia inficiata da violazioni delle forme sostanziali. Da un lato, se l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE fosse stato applicabile, il Parlamento avrebbe dovuto essere consultato prima dell’adozione della decisione impugnata conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, UE. Orbene, il Parlamento sostiene che ciò non è accaduto. Dall’altro, se si considerassero applicabili le disposizioni derivanti dal Trattato di Lisbona, il Parlamento avrebbe dovuto essere associato alla procedura legislativa sulla base dell’articolo 83, paragrafo 1, TFUE. In entrambi i casi, poiché il Parlamento non è stato coinvolto nell’adozione della decisione impugnata, quest’ultima sarebbe inficiata da una violazione di una forma sostanziale.
Infine, nell’ipotesi in cui la Corte decidesse di annullare la decisione impugnata, il Parlamento considera che occorre, conformemente all’articolo 264, secondo comma, TFUE, conservare gli effetti della decisione impugnata, sinché essa sarà sostituita da un nuovo atto adottato nelle forme rituali.
(1) GU L 72, pag. 11.
(2) GU L 127, pag. 32.
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