10.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 233/4
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) l’11 giugno 2013 — X
(Causa C-318/13)
2013/C 233/06
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: X
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE (1) (relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di [previdenza] sociale) debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale sul cui fondamento si utilizza la differenza di speranza di vita tra gli uomini e le donne quale fattore attuariale per il calcolo di una prestazione sociale legale in ragione di un infortunio sul lavoro, quando l’utilizzazione di tale fattore implica che l’indennizzo una tantum a titolo della suddetta prestazione è inferiore, allorché sia versato ad un uomo, rispetto all’indennizzo che percepirebbe una donna della medesima età ed in una situazione per il resto analoga.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se nel caso di specie sussista, quale presupposto della responsabilità di uno Stato membro, una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto dell’Unione, tenuto conto in particolare del fatto che:
—
la Corte non si è espressamente pronunciata, nella sua giurisprudenza, sul punto se, ai fini della determinazione di prestazioni a titolo della previdenza sociale legale rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE, si possano prendere in considerazione fattori attuariali fondati sul sesso;
—
la Corte ha dichiarato, nella sentenza Test-Achats pronunciata in occasione della causa C-236/09, che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE (2) (direttiva che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura), il quale rendeva possibile la presa in considerazione di tali fattori, era invalido, ma ha fissato un periodo transitorio sino all’entrata in vigore dell’invalidità; e che
—
il legislatore dell’Unione ha ammesso, nelle direttive 2004/113/CE e 2006/54/CE (3) (direttiva riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego), a determinate condizioni la presa in considerazione di fattori attuariali fondati sul sesso in occasione del calcolo delle prestazioni ai sensi delle stesse direttive, ragion per cui il legislatore nazionale ha supposto che i suddetti fattori potessero essere presi in considerazione anche nel settore della previdenza sociale legale di cui alla presente causa.
(1) GU L 6, pag. 24.
(2) GU L 373, pag. 37.
(3) GU L 204, pag. 23.
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