7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/22
Impugnazione proposta il 14 giugno 2013 dalla Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 aprile 2013, causa T-360/11, Fercal — Consultadoria e Serviços/UAMI — Parfums Rochas (Patrizia Rocha)
(Causa C-324/13 P)
2013/C 260/39
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (rappresentante: A.J. Rodrigues, advogado)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni della ricorrente
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La ricorrente chiede che la Corte voglia accogliere il ricorso e dichiarare che:
a)
la decisione adottata il 10 aprile 2013, e notificata l’11 aprile 2013 dalla Quinta Sezione del Tribunale, causa T-360/11 è revocata e, di conseguenza, annullata la decisione adottata dalla seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 aprile 2011, procedimento R 1253/2010-2, anche conformemente alle disposizioni legislative applicabili del diritto comunitario;
b)
il marchio della ricorrente resta valido e in vigore.
c)
la convenuta è condannata alle spese.
Motivi e principali argomenti
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L’articolo 60 del RMC (1) dispone, per quello che riguarda la proposizione del ricorso e la sua motivazione, che esso deve essere proposto per iscritto entro due mesi e che entro quattro mesi dal giorno di notifica deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso, ossia, la motivazione del ricorso.
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Orbene, la motivazione del ricorso, nonostante sia stata inviata per posta il 27 gennaio 2011, è stata ricevuta il 2 febbraio 2011, ossia, oltre il termine di quattro mesi secondo quanto prescritto dall’articolo 60 del RMC.
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E, il computo dei termini ed i mezzi di notifica sono disposti dal regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).
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Quando i termini sono espressi in anni, mesi, settimane o giorni, il computo decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata fatta la notifica, la quale avviene nel momento in cui è fisicamente ricevuta, regola 70, paragrafi 1-2, del regolamento.
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E, quando il termine è espresso in mesi come nel presente caso, esso termina lo stesso giorno di quattro mesi dopo (n. 4 della regola 70).
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In caso di forza maggiore o di circostanze impeditive non imputabili alle parti, il termine è sospeso.
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Pertanto, dato che la notifica è stata fatta alla ricorrente il 27 settembre 2010 con un termine di quattro mesi per presentare la motivazione, il termine ha cominciato a decorrere il 28 settembre 2010 ed è scaduto il giorno corrispondente per denominazione dopo quattro mesi, ossia il 28 gennaio 2011.
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Ciò significa che la ricorrente avrebbe dovuto agire entro tale termine, a pena di veder ridotto il suo diritto, vale a dire, un termine più breve di quattro mesi.
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La ricorrente ha inviato i motivi del ricorso tramite il servizio postale il 27 gennaio 2011, ossia, il giorno precedente all’ultimo giorno del termine.
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L’invio è stato consegnato alla parte convenuta il 2 febbraio 2011 essendoci nel mezzo un fine settimana.
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La ricorrente ha agito legittimamente ed entro il termine, pertanto il ricorso dovrebbe essere ammesso.
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Infatti il ricorso è stato proposto entro due mesi, di cui alla 1a parte dell’articolo 60 del RMC.
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Entro quattro mesi sono stati presentati per iscritto i motivi del ricorso.
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Sono stati presentati tramite invio postale, quindi fuori dall’influenza della ricorrente.
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La «presentazione» cui si riferisce la sentenza impugnata non può in alcun modo essere considerata, con il debito rispetto per le interpretazioni e opinioni differenti, ricevimento da parte della convenuta, a meno che, questo sì, la ricorrente non si attivi nel termine legalmente concessole.
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Orbene, contrariamente all’interpretazione profilata e adottata nella sentenza impugnata, l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 si riferisce, è vero, alla «[presentazione dei motivi] entro quattro mesi», ma ciò non può significare né significa che detti motivi devono essere ricevuti entro tale termine, perché non sempre i documenti si spediscono e si ricevono simultaneamente.
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La parte ricorrente deve, questo sì, adempiere l’obbligo entro il termine, cosa che la ricorrente ha fatto, ma non si può interpretare che è la data di ricevimento che conta, poiché in tal modo si violerebbe il principio di uguaglianza, data la diversità di paesi e dal fatto che i mezzi non siano disponibili o esigibili, essendo alternativi come previsto dal regolamento n. 2868/95.
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Secondo l’interpretazione della ricorrente, entro il termine di quattro mesi, la parte ricorrente ha l’obbligo d’invio o di consegna, tanto più che, previamente, ha comunicato l’intenzione di proporre ricorso, per cui, la presentazione dei motivi non costituisce una novità né un sorpresa.
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La ricorrente considera che la sentenza impugnata ha violato le disposizioni dell’articolo 60 del RMC e le regole 61, 62, 63, 64, 65 e 70 del regolamento n. 2868/95, per aver interamente respinto il ricorso.
(1) Regolamento del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1).
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