7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/23
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 19 giugno 2013 — Nordex Food A/S/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Causa C-334/13)
2013/C 260/41
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente e ricorrente in cassazione: Nordex Food A/S
Convenuto e resistente in cassazione: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Questioni pregiudiziali
1)
Se, nel decidere riguardo alla concessione di una restituzione all’esportazione, si debba ritenere che il titolo di esportazione è stato regolarmente presentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (1), qualora l’ufficio doganale di esportazione abbia accettato la dichiarazione di esportazione benché non accompagnata dal titolo, abbia autorizzato l’esportatore a integrarlo entro un determinato termine e tale titolo sia successivamente pervenuto a detto ufficio.
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, imponga la necessaria presentazione del titolo di esportazione già all’atto del deposito della dichiarazione di esportazione o se sia invece sufficiente che l’esportatore presenti un titolo di esportazione (rilasciatogli prima dell’esportazione) nel corso della procedura di pagamento.
3)
Se l’esportatore che ha inizialmente presentato documenti doganali falsificati attestanti l’arrivo della merce esportata nel paese di destinazione, possa, con l’effetto di salvaguardare i propri diritti, depositare documenti doganali validi anche dopo la scadenza dei termini previsti nel regolamento (CE) n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, nel caso in cui detta tardiva presentazione non abbia ritardato né impedito lo svolgimento della procedura di pagamento poiché la domanda di restituzione è stata respinta in un primo momento per ragioni diverse dalla mancata presentazione della suddetta prova di arrivo a destinazione e quest’ultima è stata presentata successivamente al riconoscimento della falsità dei succitati documenti.
4)
Se i presupposti di applicazione di una sanzione a norma dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, sussistano anche quando, benché la richiesta di restituzione all’esportazione corrisponda a quanto effettivamente dovuto, nel corso della procedura di pagamento l’esportatore abbia inizialmente depositato documenti sulla base dei quali non sarebbe stato possibile concedergli la restituzione all’esportazione.
(1) Regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11).
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