7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/24
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Scottish Land Court (Regno Unito) il 18 giugno 2013 — Robin John Feakins/The Scottish Ministers
(Causa C-335/13)
2013/C 260/42
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Scottish Land Court
Parti
Ricorrente: Robin John Feakins
Resistente: The Scottish Ministers
Questioni pregiudiziali
1)
Se, ai sensi di una corretta interpretazione, l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) della Commissione n. 795/2004 (1) si applichi:
a)
nel caso in cui un agricoltore soddisfi le condizioni di applicazione di due o più dei seguenti articoli: segnatamente gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 23bis, di detto regolamento e 37, paragrafo 2, 40, 42, paragrafo 3 e 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (2) del Consiglio; oppure solo nel caso in cui
b)
un agricoltore soddisfi le condizioni di applicazione di due o più degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 23bis (omissis) del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione o, separatamente, di due o più degli articoli 37, paragrafo 2, 40, 42, paragrafo 3 e 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.
2)
Nell’eventualità in cui l’articolo 18, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso indicato nella questione 1, lettera a), se siffatto articolo sia invalido interamente o in parte per uno o per entrambi i seguenti motivi addotti dal ricorrente:
a)
per il fatto che la Commissione, quando ha adottato il regolamento (CE) n. 795/2004, non era competente ad adottare l’articolo 18, paragrafo 2, nel senso innanzi menzionato; o
b)
per il fatto che la Commissione, quando ha adottato il regolamento (CE) n. 795/2004, non ha motivato l’adozione dell’articolo 18, paragrafo 2.
3)
Nell’eventualità in cui l’articolo 18, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso indicato nella questione 1, lettera a), e la questione 2 debba essere risolta in senso negativo, se l’articolo 18, paragrafo 2, si applichi nella situazione in cui un agricoltore abbia ricevuto un’approvazione provvisoria di un’assegnazione a partire dalla riserva nazionale, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) della Commissione n. 795/2004, per un’azienda agricola nel 2005, ma siffatta assegnazione non sia stata dichiarata nel modulo del sistema integrato di gestione e di controllo sino al 2007, quando l’agricoltore ne ha preso possesso.
(1) Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n.1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
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