7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/27
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria (Italia) il 27 giugno 2013 — Umbra Packaging srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia
(Causa C-355/13)
2013/C 260/49
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria
Parti nella causa principale
Ricorrente: Umbra Packaging srl
Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 160, D. Lgs. n. 259/2003, da cui insorge la tassa di concessione governativa secondo la tariffa dell’articolo 21 DPR n. 641/1972 sia conforme all’articolo 3 della direttiva n. 20/2002 (1) che esclude nel regime liberalizzato delle comunicazioni la potestà di controllo dell’autorità amministrativa da cui trae giustificazione il prelievo sull’utente del servizio;
2)
Se l’articolo 3, comma 2, del DM n. 33/1990, al quale rinvia la Tariffa dell’articolo 21 DPR n. 641/1972 come modificato dall’articolo 3, D.L. n. 151/1991, sia conforme al regime di libera concorrenza e al divieto previsto dall’articolo 102 del Trattato di applicare nei rapporti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti;
3)
Se il diverso importo della tassa di concessione governativa sulle utenze domestiche e quelle aziendali e la sua applicazione sui soli contratti di abbonamento con esclusione del servizio prepagato sia conforme ai criteri di ragionevolezza e di appropriatezza e non ostacolino la formazione di un mercato concorrenziale.
(1) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108, pag. 21.
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