21.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 274/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 1o luglio 2013 — Ordre des architectes/Stato belga
(Causa C-365/13)
2013/C 274/11
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Ordre des architectes
Convenuto: Stato belga
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 21 e 49 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), nella parte in cui obbligano ogni Stato membro a riconoscere ai titoli di formazione da essi indicati, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione da esso rilasciati, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro possa richiedere, per l’iscrizione a un albo dell’Ordine degli architetti, che il possessore di un titolo di formazione di architetto conforme all’articolo 46 di detta direttiva o di un titolo indicato all’articolo 49, paragrafo 1, soddisfi anche, quanto al tirocinio professionale o all’esperienza, condizioni analoghe a quelle richieste ai possessori di diplomi rilasciati sul suo territorio dopo l’ottenimento dei suddetti titoli
(1) GU L 255, pag. 22.
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