9.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 325/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Germania) il 2 luglio 2013 — H. T./Land Baden-Württemberg
(Causa C-373/13)
2013/C 325/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: H. T.
Convenuto: Land Baden-Württemberg
Questioni pregiudiziali
1)
a)
Se la disciplina di cui all’articolo 24, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/83/CE (1), sull’obbligo degli Stati membri di rilasciare un permesso di soggiorno alle persone cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato, debba essere osservata anche in caso di revoca di un permesso di soggiorno già concesso.
b)
Se essa debba quindi essere interpretata nel senso che osta alla revoca o alla cessazione del permesso di soggiorno (ad esempio attraverso un’espulsione disposta ai sensi del diritto nazionale) di un rifugiato riconosciuto qualora non sussistano le condizioni di cui al combinato disposto dell’articolo 21, paragrafi 3 e 2, della direttiva 2004/83/CE, oppure «imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico» ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/83/CE.
2)
In caso di risposta affermativa alle questioni sub 1:
a)
Come debba essere interpretata la causa di esclusione costituita dagli «imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico» di cui all’articolo 24, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/83/CE in relazione ai rischi derivanti dall’attività di sostegno a un’associazione terroristica.
b)
Se si possano ravvisare «imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico» ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/83/CE nel caso in cui un rifugiato riconosciuto abbia sostenuto il PKK in particolare mediante la raccolta di offerte e la costante partecipazione a manifestazioni connesse al PKK, anche se non sono soddisfatte le condizioni per disattendere il divieto di refoulement a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra e quindi neppure le condizioni dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE.
3)
In caso di risposta negativa alla questione pregiudiziale sub 1, lettera a):
Se la revoca o la cessazione del permesso di soggiorno concesso a un rifugiato riconosciuto (ad esempio attraverso un’espulsione disposta ai sensi del diritto nazionale) sia ammissibile, sotto il profilo del diritto dell’Unione, solo in presenza delle condizioni di cui al combinato disposto dell’articolo 21, paragrafi 3 e 2, della direttiva 2004/83/CE (o della successiva, identica, disciplina della direttiva 2011/95/UE).
(1) Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12)
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