31.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/23
Impugnazione proposta il 1o luglio 2013 dalla Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 aprile 2013, causa T-284/11: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-374/13 P)
2013/C 252/38
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la decisione del Tribunale del 25 aprile 2013, causa T-284/11, concedendo, di conseguenza, la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 7.112.113 «METROINVEST» per distinguere i servizi della classe 36.
—
condannare le altre parti alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla:
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1)
Tale motivo, tuttavia, è costituito dalle seguenti quattro parti:
—
Errore di valutazione da parte del Tribunale e dell’UAMI del confronto dei segni.
—
Il Tribunale non ha preso in considerazione la giurisprudenza applicabile relativa alla valutazione globale del rischio di confusione.
—
Mancanza di coerenza con altre decisioni dell’Ufficio nelle quali sono coinvolti le stesse parti e i relativi marchi comunitari.
—
Coesistenza pacifica tra altri marchi comunitari, che includono la parola METRO in classi differenti, e anche nella classe 36.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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