7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/35
Impugnazione proposta l’8 luglio 2013 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 maggio 2013, causa T-294/11, Repubblica ellenica/Commissione europea
(Causa C-391/13P)
2013/C 260/64
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentante: I. Chalkias, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Accogliere il ricorso.
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Annullare la sentenza impugnata del Tribunale dell’Unione europea per i motivi qui di seguito dettagliatamente esposti.
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Condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
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Con il primo motivo di impugnazione relativo al settore oleario, la Repubblica ellenica afferma che la sentenza impugnata sarebbe errata in diritto per aver effettuato una scorretta interpretazione e applicazione degli orientamenti contenuti, rispettivamente, nei documenti AGRI/VI/5330/1997, AGRI/17993/2000 e AGRI/61495/2002, dato che l’evidente miglioramento del sistema di controlli nel settore oleario per il periodo 2004-2005 rispetto al periodo 2003-2004 è stato qualificato come recidiva, inadempimento continuato e marcato deterioramento che giustificherebbe l’aumento della correzione per il periodo 2004/2005, mentre chiaramente non sussisterebbero motivi per incrementare la correzione dal 10 %, applicata per il periodo 2003/2004, al 15 % per il periodo 2004/2005 per recidiva, dato che si sarebbero avuti rilevanti miglioramenti (ulteriore aggiornamento del SIG-oleario, miglioramento dei controlli in loco e dei controlli incrociati per l’accertamento delle irregolarità e l’applicazione di sanzioni) che avrebbero rafforzato il sistema di controlli.
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Con il secondo motivo di impugnazione relativo al settore dei seminativi si lamenta che:
1)
sussisterebbe una violazione del diritto dell’Unione e del principio di proporzionalità a causa di un’errata interpretazione e applicazione degli orientamenti, non più attuali, vigenti per le rettifiche forfettarie della vecchia PAC alla nuova PAC, poiché le percentuali delle rettifiche forfettarie si sarebbero basate su differenti regimi di controllo, e
2)
la motivazione della sentenza del Tribunale sarebbe viziata nei limiti in cui il confronto tra i dati del SIPA/SIG presi in considerazione per l’anno di riferimento 2007 con i dati del SIPA/SIG del 2009, recentemente aggiornati, avrebbero evidenziato che le differenze e gli errori sarebbero minimi e non supererebbero il 2,4% e, pertanto, la correzione del 5 % sarebbe ingiustificata, tanto più che il Tribunale avrebbe ignorato gli argomenti sostanziali dedotti dalla Repubblica ellenica relativi alla qualità dei controlli amministrativi incrociati.
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