21.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 274/11
Impugnazione proposta il 15 luglio 2013 da Simone Gbabo avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 aprile 2013, causa T-119/11, Gbabo/Consiglio
(Causa C-397/13 P)
2013/C 274/19
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Simone Gbabo (rappresentante: J.-C. Tchikaya, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Repubblica della Costa d’Avorio
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare ricevibile e fondata l’impugnazione della sig.ra Simone Gbabo;
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Annullare la sentenza impugnata;
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Annullare la decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio (1), il regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 (2), la decisione 2011/221/PESC del Consiglio, del 6 aprile 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (3) e il regolamento (UE) n. 330/2011 del Consiglio del 6 aprile 2011, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (4), nella misura in cui riguardano la ricorrente;
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Condannare alle spese il Consiglio.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere due motivi a sostegno della sua impugnazione.
In primo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto il suo motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. La ricorrente contesta infatti al Tribunale di aver dichiarato che il Consiglio aveva fornito una indicazione sufficiente, mentre la decisione contestata sarebbe motivata solo dalla qualità della sig.ra Gbabo, vale a dire «presidente del gruppo FPI all’Assemblea nazionale».
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti. Essa ritiene che i fatti di ostruzione al processo di pace e di riconciliazione, di incitazione pubblica all’odio e alla violenza siano materialmente inesatti, e neanche corroborati da elementi di prova.
(1) GU L 11, pag. 36.
(2) GU L 11, pag. 1.
(3) GU L 93, pag. 20.
(4) GU L 93, pag. 10.
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