12.10.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 298/3
Impugnazione proposta il 19 luglio 2013 da Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 febbraio 2013, causa T-378/11, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-412/13 P)
2013/C 298/04
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (rappresentanti: avv.ti R. Kunze e G. Würtenberger)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013, con cui è stato respinto il ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 10 maggio 2011 (procedimento R 1598/2010-4), relativa ad una rivendicazione di preesistenza di marchi anteriori,
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condannare il convenuto alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso del ricorrente volto all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 maggio 2011, relativa ad una rivendicazione di preesistenza di marchi anteriori, nell’ambito di una domanda di registrazione del segno figurativo MEDINET come marchio comunitario.
Il Tribunale avrebbe violato l’articolo 34 del regolamento sul marchio comunitario (1) per avere statuito che tale disposizione dev’essere interpretata in senso restrittivo e quindi non prevedrebbe la possibilità di rivendicare la preesistenza di una parte di un marchio nazionale anteriore. Inoltre, essa avrebbe violato l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 75 del regolamento sul marchio comunitario, adottando una decisione in base a valutazioni di fatto e giuridiche incomplete. Infine, la decisione del Tribunale senza trattazione orale costituirebbe una violazione dell’articolo 77 del regolamento sul marchio anteriore.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU. L 78, pag. 1).
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