12.10.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 298/3
Impugnazione proposta il 22 luglio 2013 dalla Reber Holding GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 maggio 2013, causa T-530/10, Reber Holding GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-414/13 P)
2013/C 298/05
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Reber Holding GmbH & Co. KG (rappresentanti: avv.ti O. Spuhler, M. Geitz)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Anna Klusmeier
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
I.
Annullare la sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013, causa T-530/10 e dichiarare nulla la decisione della quarta commissione di ricorso del convenuto del 14 settembre 2010, nel procedimento R 363/2008-4;
II.
In subordine:
annullare la sentenza menzionata al punto I e rinviare la causa al Tribunale;
III.
Condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con l'impugnazione la ricorrente solleva la censura della violazione del diritto comunitario materiale unitamente ad una censura relativa a un esame e a una valutazione incompleti delle circostanze della fattispecie. Il Tribunale avrebbe valutato le circostanze della fattispecie ad esso sottoposte in una misura soltanto incompleta. Ciò comporterebbe un errore di diritto (sentenza della Corte di giustizia del 24 giugno 2010, C-51/09 P, Becker/Harman International Industries (1)). Tale errore può quindi essere fatto valere dinanzi alla Corte di giustizia nell'ambito di un'impugnazione (v. sentenza della Corte del 16 giugno 2010, C-317/10 P, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano (2)).
La ricorrente sostiene che il Tribunale, nella sentenza impugnata, considera che la dichiarazione giurata presentata non contiene alcun riferimento agli altri mezzi di prova dedotti e che tale constatazione è inesatta.
Dalla dichiarazione giurata deriverebbe, infatti, univocamente che con essa si fa riferimento agli altri mezzi di prova addotti. Il Tribunale, pertanto, non avrebbe integralmente esaminato e valutato la dichiarazione giurata. Si tratterebbe quindi di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata che può essere fatto valere nel procedimento di impugnazione.
Il Tribunale, se avesse integralmente esaminato e valutato i mezzi di prova ad esso presentati, avrebbe dovuto ammettere l'uso serio, idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti, di entrambi i marchi in conflitto, a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, prima frase, in combinato disposto con il paragrafo 3 del Regolamento sul marchio comunitario (3). Pertanto, la sentenza impugnata violerebbe anche l'articolo 42, paragrafo 2, prima frase, in combinato disposto con il paragrafo 3, del Regolamento sul marchio comunitario.
La sentenza impugnata violerebbe inoltre l'articolo 15, paragrafi 1 e 2, lettera a), del Regolamento sul marchio comunitario. Il Tribunale avrebbe cioè erroneamente considerato che il marchio in conflitto n. 115 1 678 «W. Amadeus Mozart» non sarebbe stato utilizzato come marchio dalla ricorrente.
(1) Racc. pag. I-5805.
(2) Racc. 2011, pag. I-5471.
(3) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy