26.10.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia) il 23 luglio 2013 — Napolitano e a./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Causa C-418/13)
2013/C 313/13
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte costituzionale
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari
Convenuto: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Questioni pregiudiziali
1)
se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (1), debba essere interpretata nel senso che osti all’applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) — i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provveda mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo» — disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;
2)
se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno.
(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato; GU L 175, pag. 43.
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