21.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 274/17
Ricorso proposto il 24 luglio 2013 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-425/13)
2013/C 274/29
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana, F. Castillo de la Torre, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare l’articolo 2, seconda frase, e la sezione A dell’addendum/allegato alla decisione del Consiglio che autorizza l’avvio dei negoziati per collegare il sistema di scambio di diritti di emissione a effetto serra dell’UE con un sistema di scambio di diritti di emissione a effetto serra in Australia, o, in subordine,
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annullare la decisione del Consiglio e mantenere gli effetti della decisione impugnata nel caso in cui sia integralmente annullata, e
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condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: violazione degli articoli 13, paragrafo 2, TUE, 218, paragrafi da 2 a 4, TFUE e del principio dell’equilibrio istituzionale. La Commissione sostiene che il Consiglio ha violato l’articolo 218 TFUE imponendo unilateralmente in capo alla Commissione una procedura dettagliata che crea ex novo poteri per il Consiglio e obblighi per la Commissione che non sono fondati in tale disposizione. Il Consiglio ha altresì violato l’articolo 13, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 4, TFUE, ed il principio dell’equilibrio istituzionale, dal momento che il Consiglio ha ampliato i suoi poteri ad esso conferiti dai trattati a scapito della Commissione e del Parlamento europeo.
Secondo motivo: violazione degli articoli 13, paragrafo 2, TUE e 218 TFUE e del principio dell’equilibrio istituzionale, poiché la decisione impugnata dispone che le dettagliate direttive di negoziato dell’Unione siano stabilite dal comitato speciale o dal Consiglio. L’articolo 218, paragrafo 4, TFUE attribuisce al comitato speciale soltanto un ruolo consultivo.
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