7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/40
Impugnazione proposta il 26 luglio 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 maggio 2013, causa T-384/10, Regno di Spagna/Commissione europea
(Causa C-429/13P)
2013/C 260/71
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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in ogni caso, accogliere l’impugnazione e annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 29 maggio 2013, causa T-384/13, Regno di Spagna/Commissione europea;
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annullare parzialmente nei termini indicati la decisione C(2010)4147 della Commissione del 30 giugno 2010 con cui si riduce l’aiuto del Fondo di coesione ai seguenti (gruppi di) progetti: «abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas en la Cuenca Hidrográfica del Rio Guadiana: Comarca de Andévalo [Approvvigionamento di acqua a popolazioni stanziate nel bacino idrografico del Río Guadiana, Comarca di Andévalo]» (2000.ES.16.C.PE.133), «saneamiento y depuración de la Cuenca del Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe y EE NN PP del Guadalquivir [Risanamento e depurazione nel bacino del Guadalquivir, Guadaira, Aljarafe e Spazi Naturali Protetti del Guadalquivir]» (2000.16.C.PE.066) e «abastecimiento de agua a sistemas supramunicipales de las provincias de Granada y Málaga [Approvvigionamento di acqua a sistemi intercomunali delle province di Granada e Malaga]» (2002.ES.16.C.PE.061);
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in ogni caso, condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Errore di diritto relativamente al concetto di opera, avendo ritenuto che qualsiasi rete costituisca una sola opera ai sensi dell’articolo 1, lettera c) della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (1).
La sentenza impugnata si discosta dalla dottrina elaborata nella sentenza del 5 ottobre 2000, Commissione/Francia, causa C-16/98 (Racc. pag. I-8315), in quanto non considera il requisito della continuità geografica dell’insieme di opere e dell’interdipendenza fra le stesse, e cioè, della necessità di interconnessione per prestare il servizio.
(1) GU L 199, del 9.8.1993, pag. 54.
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