19.10.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 304/5
Impugnazione proposta il 2 agosto 2013 da Erich Kastenholz avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2013 nella causa T-68/11, Erich Kastenholz/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-435/13 P)
2013/C 304/10
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Erich Kastenholz (rappresentante: L. Acker, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)); Qwatchme A/S
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata del Tribunale;
—
accogliere la sua domanda diretta all’annullamento della decisione controversa o, in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché statuisca nuovamente;
—
condannare l’ho Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese sostenute dal ricorrente nei procedimenti di prima istanza e d’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione il ricorrente fa valere tre motivi:
—
Violazione del combinato disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 (1).
Tale motivo si suddivide in due parti:
—
mancata differenziazione tra i criteri della novità e del carattere individuale;
—
illegittima presa in considerazione, a causa del deposito della domanda in bianco e nero, del colore del disegno o modello all'atto della valutazione della novità.
—
Violazione del combinato disposto dell'articolo 6, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento n. 6/2002.
Tale motivo si suddivide in tre parti:
—
mancata identificazione degli elementi di somiglianza e di differenziazione tra i disegni o modelli in conflitto;
—
mancata ponderazione delle caratteristiche nella forma identiche e di quelle divergenti;
—
difetto di motivazione circa la questione del carattere individuale del disegno o modello comunitario contestato.
—
Violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, nonché dell'obbligo di esame d’ufficio previsto dall'articolo 63, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento n. 6/2002.
Tale motivo si suddivide in quattro parti:
—
il Tribunale ha illegittimamente ritenuto che fosse possibile non prendere in considerazione il rapporto di un perito presentato nell'ambito del procedimento amministrativo;
—
né la commissione di ricorso né il Tribunale, nelle proprie decisioni, hanno preso in considerazione il rapporto del perito e le osservazioni del ricorrente ad esso relative;
—
la commissione di ricorso e il Tribunale hanno omesso di motivare le proprie decisioni relativamente alla violazione della normativa nazionale sul diritto d'autore, in particolare circa la questione della portata della tutela da esso conferita;
—
la commissione di ricorso e il Tribunale hanno erroneamente ritenuto che, nell'ambito dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, il ricorrente abbia l'onere di dimostrare il contenuto della tutela del diritto d'autore nella normativa nazionale pertinente, e, allo stesso tempo, hanno disconosciuto la portata dell'obbligo della commissione di ricorso e dell'Ufficio per l'armonizzazione di procedere all'esame di ufficio dei fatti e del diritto applicabile, conformemente all'articolo 63, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento n. 6/2002.
(1) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3, pag. 1).
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